Figlia maggiorenne non autonoma e obbligo di mantenimento paterno

Scritto il 27 Giugno 2011 in Dc-Rapporti tra genitori e figli

La figlia venticinquenne lavora come commessa part-time con un contratto di apprendistato per 600 euro al mese. Il padre è tenuto a continuare a versare in suo favore l’assegno di mantenimento, seppur ridotto, in quanto ella non versa in una situazione di autosufficienza economica, condizione indispensabile e sufficiente per far cessare l’obbligo al mantenimento da parte del genitore obbligato.

Lo stabilisce la Cassazione, aggiungendo altresì che la figlia svolge un’attività lavorativa non adeguata al suo titolo di studio. Il suo licenziamento da un’altra precedente occupazione di commessa e il suo rifiuto di collaborare nell’azienda artigianale paterna non costituiscono “colpevoli inerzie o rifiuti ingiustificati”  ma una “naturale aspirazione a reperire, in termini ragionevoli, un’occupazione più confacente alle proprie caratteristiche di scolarizzazione”.   “…l’obbligo di versare il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata.” 

Cass., I Sez., 27 giugno 2011, n. 14123