La Cassazione riconosce il diritto della casalinga al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica – Cass., sez. III, civ., 20 ottobre 2005, n. 20324

Scritto il 20 Ottobre 2005 in Dc-Danno Patrimoniale

L’attività svolta dalla casalinga è valutabile economicamente.

Di conseguenza, alla casalinga spetta il risarcimento del danno connesso alla riduzione della propria capacità lavorativa.

Visualizza il testo integrale