Nascita indesiderata: la Cassazione recupera il danno esistenziale

Scritto il 04 Gennaio 2010 in Dc-Danni ai Familiari

Anche al padre di una bambina nata con una gravissima malformazione tardivamente diagnosticata dalla struttura sanitaria spetta il risarcimento del danno esistenziale subito.

È questo, in sintesi, il principio affermato dagli Ermellini nella recentissima – e già celebrata –  pronuncia 4 gennaio 2010 n. 13che sembra in qualche modo reintrodurre la apparentemente svalutata categoria del  danno esistenziale.

È indiscutibilmente una decisione flessibile, di apertura.

Pur senza contestare i baluardi affermati nelle celeberrime sentenze gemelle del 2008, la Suprema Corte tangibilmente dà prova di  risarcire i pregiudizi anche esistenziali.

La pronuncia trova origine in una delicata e complessa situazione, che vede due coniugi adire le vie giudiziali per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito della nascita della figlia, affetta da una gravissima patologia non tempestivamente diagnosticata in gravidanza dai medici della struttura sanitaria alla quale si erano rivolti.

I genitori rivendicavano concretamente il loro diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, in quanto, a seguito della mancata utile diagnosi, la donna aveva dovuto rinunciare alla possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza stessa, essendo poi decorsi invano i termini previsti per l’intervento.

Sulla base delle motivazioni addotte, la Corte d’Appello adita riconosceva in favore della coppia la sussistenza, oltre che di un danno patrimoniale, anche di un pregiudizio esistenziale, ma tale decisione era oggetto di impugnazione da parte dei sanitari.

Investiti della questione gli Ermellini mostrano di condividere quanto deciso dai giudici del gravame, ritenuto che entrambi i coniugi avessero subito un danno in conseguenza della mancata IVG, pur escludendo la configurabilità di un danno biologico.

Interrogatisi sulla qualificazione di tale danno – conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione della donna e alla nascita indesiderata – i giudici di legittimità  confermano il giudizio della Corte d’Appello per cui “la nascita indesiderata, invero, determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (non i propri specifici “valori costituzionalmente protetti”, ma) la propria vita quotidiana, l’esistenza concreta, con le prevalenti esigenze della figlia, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, allora finiscono per consistere proprio nei “rovesciamenti forzati dell’agenda” di cui parte della dottrina discorre nel prospettare la definizione del danno esistenziale”

È dunque indiscutibile l’ammissione  e, per certi versi il recupero, di tale categoria di pregiudizio.

In casi del genere, a parere del Supremo Collegio, non è possibile circoscrivere il pregiudizio risarcibile entro i confini del danno alla salute in senso stretto della gestante.

Sebbene il padre non abbia certamente titolo per intervenire sulla decisione di IVG, che spetta solo alla madre, ciò non conduce ad escludere che anch’egli possa subire un  danno, a seguito della mancata interruzione della gravidanza dovuta a inadempimento colpevole del sanitario.

Di conseguenza, la fattispecie in esame costituisce “un caso paradigmatico di lesione di un interesse che non determina un prevalente danno morale o biologico, peraltro sempre possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto”. (S.A.)

Il testo della sentenza è tratto da dirittoeprocesso.com

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