Una partita alla «viva il parroco»: il risultato è l’infortunio al minore sul campo di calcetto della Chiesa. Un’entrata dura, un fallo di troppo, ed ecco che il ragazzo si ritrova con le ossa del naso rotte e gli incisivi spaccati. E per di più non ottiene alcun risarcimento: la responsabilità degli amministratori del circolo religioso, in quanto «sorveglianti» occasionali, non è affatto automatica. A far scattare il risarcimento ex articolo 2048 Cc, infatti, è necessario un comportamento colposo che integri un fatto illecito. Lo ricorda la sentenza 20743/09, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione (e qui leggibile come documento correlato).
Caso per caso. Il giudice di prime cure stabilisce un risarcimento di oltre 2.500 euro condannando in solido il circolo e la sua assicurazione, ma la decisione è riformata in secondo grado. Perché anche la Suprema corte esclude la configurabilità del ristoro? I genitori del ragazzo infortunato, dal canto loro, insistono: il comportamento dell’avversario che ha causato l’incidente di gioco è stato irruento e violento. È escluso – spiegano però gli “ermellini” – che il circolo parrocchiale, come ogni altra struttura simile (a partire dalla scuola), risulti responsabile ex articolo 2048 Cc per il solo fatto di organizzato o consentito lo svolgimento della partitella fra i ragazzi: affinché si configuri l’obbligo di risarcimento, è invece necessario aver verificato che il precettore-sorvegliante non abbia predisposto tutte le misure necessarie a evitare danni. E la valutazione va effettuata rispetto alla gravità del caso concreto (Cassazione 15321/03).
Previsione e prevenzione. Nelle circostanze specifiche risulta accertato dal giudice di merito che l’infortunio del minore è avvenuto durante una normale azione di gioco, seppure irregolare: dato il caso fortuito, nessun addebito può essere mosso ai promotori della gara sportiva per l’infortunio causato da un semplice fallo di gioco; si tratta di un evento – chiosano i magistrati – di certo prevedibile in una partita di calcio e che indubbiamente non può essere prevenuto dagli organizzatori (cfr. Cassazione 24804/08, 8067/07, 1197/07, arretrati 14 ottobre 2008, 5 aprile e 23 gennaio 2007; Tribunale di Piacenza 684/08, arretrato 8 novembre 2008). (d.f.)