Incontri protetti? Lo stretto necessario

Scritto il 05 Gennaio 2015 in Diritto di Famiglia

Gli incontri protetti tra genitore e figlio vanno ridotti allo stretto necessario, applicati cum grano salis. Lo ha stabilito, lodevolmente, La Corte d’Appello di Catania, con una decisione del 18 luglio 2014.
Nell’occasione, la Corte siciliana ha riformato l’ordinanza presidenziale emessa in un procedimento per separazione personale, la quale aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio e la sua collocazione abitativa presso il padre, e aveva limitato gli incontri tra il minore e la madre prevedendo che essi avvenissero in contesto protetto, e cioè in uno spazio neutro e alla presenza degli operatori sociali.

Il giudice di secondo grado rileva che dal quadro complessivo degli atti e dalla consulenza tecnica svolta emergeva  una difficoltà relazionale tra madre e figlio, ma questa era da ricondursi essenzialmente alla conflittualità coniugale, e non all’ inidoneità genitoriale della madre stessa.
Pertanto, nel ritenere eccessivamente restrittiva la previsione degli incontri protetti, la Corte ha condivisibilmente stabilito che la madre possa frequentare il figlio anche in autonomia, in modo da favorire la relazione affettiva reciproca.

 

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La Corte catanese non manca di ricordare con vigore che l’intervento degli operatori sociali assolve ad una funzione di supporto, e non di limitazione della frequentazione; e precisa: “la limitazione della relazione familiare ad un contesto protetto può avvenire solo in presenza di gravi motivi, ad esempio se il genitore è pericoloso per il minore, ovvero se la resistenza del minore acquista connotazioni patologiche, tali da non potere essere gestite in autonomia dai genitori (…) la delega a terzi presuppone infatti un accertamento di (totale o parziale) incapacità dei genitori e quindi un provvedimento limitativo (o al limite ablativo) della responsabilità genitoriale”. (F.B.)