In applicazione dell’art. 709 ter del c.p.c., il Tribunale di Bari ha condannato una madre per aver messo in atto comportamenti ostruzionistici al fine di ostacolare il regolare rapporto tra padre e figlia.
Nel caso di specie, in particolare, la mamma in questione ha condizionato psicologicamente la figlia, mediante continui giudizi svalutativi nei confronti della figura paterna.
Il giudicante ha ribadito che è dovere primario di un buon genitore affidatario non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale. L’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato in termini concreti.
Con la sua condotta la mamma ha non solo recato un pregiudizio al padre, ai nonni e agli altri parenti del ramo paterno impedendo loro di vedere la bambina e di godere del suo affetto e della sua presenza, ma soprattutto ha danneggiato la bambina, vietandole per lungo tempo di confrontarsi con una figura maschile di riferimento e di coltivare i rapporti affettivi più intimi con la sorellina.
Alla luce di ciò, il giudice condanna la convenuta al pagamento di euro 1.000 in favore del ricorrente e di euro 2.000 in favore della minore, disponendo, altresì, l’immediato ripristino dei rapporti padre- figlia.