Una decisione davvero cristallina nel ribadire che la materia del mantenimento dei figli naturali è, oggigiorno, appannaggio esclusivo del tribunale per i minorenni.
In nessun caso, dunque, è consentito l’accesso alla via breve costituita dall’art. 148 c.c.: sulla carta, un decreto assimilabile al decreto ingiuntivo che il presidente del tribunale ordinario può pronunciare nei confronti del datore di lavoro, contro il genitore inadempiente; nella pratica, come spesso è avvenuto, un modo per ottenere la determinazione dell’assegno di mantenimento in via breve.
Prima che la Cassazione intervenisse, nel 2007, a riunire in capo al giudice minorile la competenza a decidere dell’affidamento e dei rapporti tra genitori e figli, e quella relativa al mantenimento, era proprio lo strumento in parola che consentiva la determinazione del quantum dovuto. Ora non più.
E la conclusione non cambia neppure al cospetto delle note lungaggini del tribunale per i minorenni.
Il testo della sentenza è tratto da giuraemilia.it