Il risarcimento al convivente della vittima principale spetta soltanto se la convivenza era stabile – Cass. 29 aprile 2005, n. 8976

Scritto il 29 Aprile 2005 in Dc-Danni ai Familiari

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha negato il diritto al risarcimento per il convivente di una donna rimasta vittima di un incidente stradale, non essendo stata dimostrata la stabilità e la durata della convivenza (si trattava di una convivenza in corso da circa un anno quando si verificò l’incidente).

Il principio affermato nella sentenza è, in sostanza, il seguente: una semplice relazione amorosa o, comunque, una convivenza non sufficientemente stabile o da poco intrapresa non bastano affinché la tutela risarcitoria contro l’autore di un fatto illecito possa essere estesa al convivente della vittima principale.

In effetti, la decisione si presenta coerente con il vigente assetto normativo della materia, caratterizzato dalla mancanza di regolamentazione dei rapporti personali tra i conviventi di fatto e, allo stesso modo, dalla mancanza di disciplina dei casi in cui l’unione di fatto divenga meritevole di tutela giuridica di fronte ai terzi; ma, ciò nonostante, essa “apre” – opportunamente – al riconoscimento di rilevanza giuridica della convivenza more uxorio.

Si tratta, dunque, di una sentenza, per così dire, a metà strada tra tradizione normativa e istanze sociali di riconoscimento e tutela delle unioni di fatto.
Anche il convivente, dunque, potrà legittimamente domandare e ottenere il risarcimento del danno da illecito del terzo, semprechè deduca e dimostri che la propria relazione affettiva è sufficientemente stabile e, in quanto tale, accostabile all’unione coniugale.

 

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