Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge n. 1209, nel quale erano previste tutta una serie di modifiche alla L. n. 184/1983 in tema di affido e adozione: adozione facilitata e abbreviata per le famiglie affidatarie in possesso dei requisiti per l’adozione; esclusione dalla possibilità di adottare, ancora una volta, per i single.
E’ bene chiarire fin da subito che affido e adozione, benché spesso utilizzati come sinonimi, sono due istituti completamente diversi e assolutamente non sovrapponibili tra loro: in particolare, mentre l’affido è un percorso temporaneo e precario – essendo previsto il ritorno del minore nella famiglia d’origine, con la quale il bambino continua a mantenere rapporti durante l’intero percorso – l’adozione è un processo in cui vengono definitivamente interrotti i rapporti con la famiglia naturale.
L’affido non cambia la natura giuridica del rapporto del minore e i suoi genitori naturali, mentre con l’adozione il minore diviene, a tutti gli effetti, figlio della nuova coppia, di cui acquisisce anche il cognome.
Di qui la necessità di possedere determinati requisiti oggettivi per chi vuole adottare (età, matrimonio / stabile convivenza etc.) che, invece, non sussistono per chi desidera semplicemente ottenere un affido, tanto è vero che quest’ultimo è possibile anche per persone single.
Quello che, tuttavia, sembra abbastanza chiaro e definito sulla carta, lo è meno, fino a sfumare quasi completamente, nella prassi applicativa.
Alcuni dati aiuteranno a comprendere perché.
In base alla legge, l’affido non potrebbe durare più di due anni.
In base, invece, ai dati statistici, al 31 dicembre 2012, i minori fuori famiglia erano 28.449, di cui ben 14.255 in comunità residenziali e 14.194 in affido familiare. Di questi ultimi, 6.750 risultavano affidati a parenti mentre 7.444 a terzi, persone single o famiglie. Il 31,7 % degli affidi dura più di quattro anni e il 25 % da due a quattro anni. Complessivamente, quindi, oltre il 60% degli affidi dura molto più a lungo rispetto ai due anni previsti dalla legge.
Questo, naturalmente, comporta conseguenze di non poco conto per i minori che, nella maggioranza dei casi, dopo aver provato il dolore della prima separazione dai genitori naturali, sono costretti a provare nuovamente il trauma dell’allontanamento dalla famiglia o dalla persona affidataria, divenuta ormai figura centrale nella loro esistenza.
Di qui, in sostanza, il disegno di legge discusso in Senato, le cui disposizioni sono state pensate proprio per rispettare le relazioni affettive che, nella prassi, vengono ad instaurarsi tra i minori e le loro famiglie affidatarie.
Come, infatti, riportato nella relazione al DDL presentato in Senato “quando l’affido supera i 24 mesi – e secondo un rapporto dell’Istituto degli Innocenti del 2011 questo accade in oltre il 60% dei casi – capita non di rado che un bambino o una bambina, già provati da una prima separazione, siano sottoposti ad una seconda dolorosa frattura e trasferiti a una terza famiglia”.
Proprio per ovviare a queste dolorose situazioni, il DDL ha previsto, in quattro articoli, che il giudice che deve decidere sull’adottabilità di un minore affidato tenga conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria, sempre ovviamente che quest’ultima chieda di poterlo adottare e che sia in possesso dei requisiti che la legge già richiede agli aspiranti genitori adottivi. Inoltre la riforma prevede che, anche nel caso di allontanamento, si tuteli, «se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento».
Nel caso in cui, pertanto, al termine del periodo di affido, il minore non potesse rientrare nella sua famiglia d’origine e il giudice decidesse l’adozione, la famiglia affidataria potrebbe – questa la novità – adottare quel bambino, senza nuove fratture, senza nuovi traumi, senza dover ricominciare tutto daccapo. Non sarebbe una strada obbligata, ma una possibilità, da cogliere là dove questo fosse il bene del bambino. Il tutto, ad ogni buon conto, purché la famiglia affidataria abbia i requisiti necessari per essere anche famiglia adottiva.
Come ha evidenziato la senatrice PD Puglisi nel corso del suo intervento in Senato “Questo disegno di legge parla del diritto dei bambini e delle bambine in affido familiare alla continuità degli affetti. Questo non è un provvedimento per trasformare l’affido in adozione – come qualcuno ha detto – ma un punto di civiltà per tutelare le relazioni significative, maturate in un prolungato periodo di affidamento da un minore con la famiglia affidataria”.
E, fin qui, nessuno ha avuto granché da ridire.
La vera discussione, infatti, ha riguardato un emendamento – poi, all’ultimo, non presentato – che proponeva di eliminare dall’art. 1, co. 1°, capov. 5-bis del DDL, la dicitura «sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6» (ovverosia i requisiti ben più stringenti richiesti per l’adozione): se tale emendamento fosse stato presentato e approvato, infatti, gli affidatari non in possesso dei requisiti più stringenti richiesti per l’adozione avrebbero, al pari degli affidatari con i requisiti, potuto trasformare l’affido in vera e propria adozione.
Insomma, per sintetizzare: anche le persone single o le persone anziane avrebbero potuto adottare.
Sul punto, il Tavolo Nazionale Affido – un organismo di raccordo tra le 14 principali associazioni nazionali e reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie – ha espresso in maniera molto netta le proprie perplessità: «il passaggio dall’essere famiglia affidataria di un minorenne al divenirne famiglia adottiva, tema assai rilevante e complesso, si ritiene adeguatamente circoscritto ai soli casi in cui gli affidatari siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 184/83 (l’essere coniugati e il dimostrare la stabilità del rapporto di coppia, il possedere una certa differenza di età con il minorenne) il che evita improprie derive verso l’adozione di minorenni da parte di persone single o anziane».
Secondo il TNA, infatti, l’approvazione dell’emendamento avrebbe snaturato le condivisibili intenzioni della riforma – quelle di preservare la c.d. continuità degli affetti – riducendo l’affido ad una mera scorciatoia per l’adozione che, di fatto, avrebbe potuto essere estesa a soggetti privi dei requisiti previsti dall’attuale normativa in tema di adozione.
La discussione si è infuocata al punto tale che, alla fine, il Governo ha deciso di ritirare l’emendamento in questione.
Ad oggi, pertanto, le persone single possono soltanto richiedere un bambino in affido, non anche in adozione, salvo le specifiche eccezioni ammesse dall’art. 44, lett. D) della L. n. 183/1984.
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l’adottato antepone al proprio il cognome dell’adottante. Presupposto fondamentale è che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.
I casi contemplati prevedono tale opportunità per:
- le persone aventi rapporto di parentela con il minore fino al sesto grado, ovvero aventi con il medesimo un rapporto stabile e duraturo da quando il minore sia rimasto orfano di padre e di madre;
- il coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge;
- i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3 della Legge n. 104/1992 (stato di handicap) e siano orfani di entrambe i genitori;
- constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l’adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (e anche single).
Inoltre, è sempre possibile procedere con l’adozione di un minore negli stati esteri in cui l’adozione per i single è consentita, salvo poi chiedere la ratifica dell’adozione in Italia, al Tribunale competente.
Ratifica che, ad ogni buon conto, non va assolutamente data per scontato ed, anzi, ad oggi, vanta ancora pochissimi precedenti. (Sara D’Angeli)