Il figlio che ha lavorato e che possiede una bella moto perde il diritto al mantenimento

Scritto il 17 Novembre 2006 in Dc-Rapporti tra genitori e figli

L’autosufficienza economica del figlio maggiorenne può essere legittimamente desunta – da parte del giudice – attraverso il riferimento ad elementi presuntivi, quale il possesso di una moto di potenza elevata.
E, infatti – questa la lucida considerazione della S.C. – al possesso di un motoveicolo del genere indicato “deve ritenersi normalmente collegato l’impiego del mezzo, con i costi che esso – per dato di comune esperienza – comporta” sicchè solo una specifica dimostrazione contraria sarebbe idonea ad escludere l’effettiva utilizzazione del mezzo.

Nella fattispecie considerata, peraltro, al possesso della moto si aggiungeva l’avvenuto svolgimento, da parte del figlio, di un’attività lavorativa – seppure a tempo determinato – dalla quale il medesimo aveva ricavato un reddito corrispondente, secondo le condizioni concrete e normali di mercato, alla professionalità acquisita.

Da qui la conclusione immancabile, per la Cassazione, della autosufficienza economica del figlio e del conseguente venir meno dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore non convivente.

 

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