Il cognome materno può essere anteposto a quello del padre che non ha riconosciuto il figlio contestualmente alla nascita. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12670 del 28 maggio 2009 (qui leggibile come documento correlato), ha respinto il ricorso del padre naturale di una bambina che l’aveva riconosciuta soltanto molti mesi dopo la nascita.
“In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale – si legge in fondo alle motivazioni – riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa come proiezione della sua personalità sociale, e poiché l’art. 262 c.c. disciplina autonomamente e compiutamente la materia, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico né dall’esigenza di equiparare, almeno tendenzialmente, il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate nel citato articolo, che presiedono all’attribuzione del cognome del figlio legittimo“.
Insomma il comune denominatore delle decisioni sui minori resta sempre la prevalenza del bene di questi su tutti gli altri interessi contrapposti. Il Collegio lo dice espressamente in un altro passaggio chiave: “nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere e del dovere adottare una soluzione avendo riguardo all’unico criterio di riferimento dell’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità nell’attribuzione del cognome, pure in ordine all’assunzione del patronimico“.
Il testo della sentenza è tratto da dirittoegiustizia.it