L’infedeltà virtuale può condurre all’addebito della separazione?
In un’epoca caratterizzata da un’estesa libertà di costumi, verrebbe da rispondere di no. Si potrebbe osservare che, tutto sommato, cercare compagnie tramite internet o sui social non è di per sè un tradimento. Bisogna poi vedere se quel primo approccio virtuale si trasformerà in incontri fisici!
Le cose, tuttavia, non stanno esattamente in questi termini. La stessa Cassazione, con un’ordinanza di pochi giorni fa (16.04.2018) ha ritenuto corretto quanto deciso dalla Corte d’Appello di Bologna qualche anno prima.
Il caso di infedeltà virtuale deciso dalla Corte d’Appello di Bologna
La Corte bolognese aveva giustificato l’allontanamento della moglie dal domicilio coniugale poichè l’allontanamento era dipeso dalla scoperta delle relazioni adulterine che il marito intratteneva via etere. In altre parole, la Corte d’appello di Bologna aveva respinto la domanda dell’uomo di addebitare la separazione alla moglie per l’abbandono del tetto coniugale da parte di questa, ma la domanda era stata respinta perchè l’abbandono del tetto coniugale era stato causato dalle condotte del marito.
La Cassazione ha confermato la decisione emiliana, stabilendo che la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet integra infedeltà coniugale. Tale genere di condotta è, infatti, idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare la separazione.
La violazione del dovere coniugale di fedeltà può, dunque, essere integrato anche da comportamenti adulterini non fisici, che cioè di per sè non consistano in approcci sessuali.
A tal fine è sufficiente la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Non importa se a tale ricerca abbia fatto seguito o meno un adulterio nel senso classico del termine.
L’ addebito della separazione per infedeltà scopre, dunque, nuove occasioni applicative e…(per il coniuge fedifrago) ciò comporta nuovi rischi.
Che dire? Troppo rigore? Severità eccessiva il colpevolizzare quello che in fondo è solo un “gioco di tastiera”?
In realtà, l’orientamento della Cassazione si muove in sintonia con l’idea di fedeltà che da tempo si è imposto nella giurisprudenza.
Già da tempo, infatti, i nostri giudici non considerano più la fedeltà (soltanto) come diritto sul corpo, e dunque come obbligo specifico di astensione da rapporti sessuali con altri partners al di fuori del matrimonio. Vale piuttosto una concezione estesa del rapporto coniugale, che al tempo stesso è anche più impegnativa.
Cosa intendo dire? Mi chiarirò con un esempio.
Se un coniuge si lascia andare all’avventura di una notte, per esempio, e quell’avventura rimane isolata, molto probabilmente non subirà l’addebito della separazione, nonostante l’altro coniuge possa avere sofferto molto per quanto accaduto. Non sempre, infatti (a prescindere da quello che io penso: io strozzerei mio marito, beninteso!!!) una condotta adulterina isolata è tale da minare la fiducia tra due coniugi.
Prendiamo, invece, il caso di un coniuge che trascorre buona parte del suo tempo libero a ricercare compagnie femminili si Internet: non esce mai di casa, e dunque non incontra fisicamente nessuno, ma è costantemente in chat con terzi partners virtuali. Un contegno del genere indubbiamente è in grado di minare la serenità del rapporto matrimoniale, generando silenzi in casa, blocchi comunicativi, risentimenti, gelosie che a lungo andare minano profondamente il rapporto.
Fedeltà oggigiorno significa fiducia e dedizione reciproca, anche spirituale.
Diviene allora evidente che una fedeltà così intesa viene senz’altro violata allorquando i coniugi intrattengono scambi affettuosi/amorosi con terze persone sul web. Talvolta anzi – c’è chi ne è certo – le effusioni virtuali producono anche un coinvolgimento più intenso. Dunque, perchè tali condotte non dovrebbero condurre all’addebito della separazione?
Come si prova l’infedeltà virtuale?
Certo, non è facile dimostrare che il coniuge è “reo” di un’infedeltà condotta via etere. Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bologna, la circostanza era certa in quanto lo stesso marito aveva ammesso di avere ricercato relazioni amorose su internet. In altri casi spetterà, invece, al coniuge non colpevole, dimostrare l’infedeltà.
La prova più efficace sarà il ritrovamento di tracce dei contatti amorosi. Tali tracce potranno essere rinvenute direttamente sui social o sulla casella di posta elettronica, e via dicendo; cosa non facile da farsi – beninteso- anche per ragioni legate al rischio di ritrovarsi denunciati penalmente per intercettazioni violative della privacy.
Occhio al web, dunque!!!