Grande novità per le separazioni/divorzi lampo: nella seduta notturna del Senato del 15 ottobre 2014 è stato modificato l’articolo 6 del ddl n. 1612, riguardante la possibilità per i coniugi di separarsi (o divorziare) recandosi direttamente dall’avvocato, senza dover perdersi nei meandri della burocrazia del Tribunale, caratterizzata da tempi di attesa di mesi e mesi.
Prima della modifica non si poteva procedere con la separazione o il divorzio “breve” se i coniugi avevano figli minori, disabili o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; alla base di tale limitazione sottostava la volontà del legislatore di continuare a porre al vaglio dei Tribunali quelle situazioni familiari caratterizzate dalla presenza di soggetti “deboli” o, in ogni caso, maggiormente abbisognosi di protezione.
E anche la suddetta modifica (parziale) del disegno di legge si muove in un’ottica garantista.
Ma veniamo al punto, qual è il contenuto attuale del disegno di legge in questi giorni in discussione al Senato in Assemblea?
I coniugi potranno recarsi dall’avvocato per separarsi o divorziare anche in presenza di figli minori, disabili o di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti; in tali situazioni, però, l’avvocato non potrà più recarsi direttamente in Comune all’ufficio di Stato Civile per la trascrizione dell’accordo intervenuto tra i coniugi.
Il legislatore, infatti, ha previsto un ulteriore passaggio e questo nell’ottica sopraddetta di tutela dei soggetti minori o comunque più deboli. Il precedente art. 6 comma 2 che escludeva la possibilità di procedersi alla convenzione di separazione o di divorzio davanti ad un avvocato è stato così sostituito: “In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo […]”.
Se, pertanto, l’accordo dovesse incontrare il parere favorevole e la seguente autorizzazione del Procuratore della Repubblica, si potrebbe procedere alla sua trascrizione nei registri dello Stato Civile, in tempi comunque molto più rapidi di quelli attualmente previsti per i giudizi innanzi al Tribunale.
Qualora, invece, il Procuratore della Repubblica non ritenesse l’accordo corrispondente all’interesse dei figli, l’intera faccenda rientrerà nelle mani del Tribunale, il quale dovrà fissare un’udienza per la comparizione delle parti; in poche parole, in quest’ultimo caso i coniugi saranno ributtati a capofitto nel labirinto della Giustizia italiana e nei suoi tempi infiniti.
E’ però vero che un accordo obiettivo e maturato tra i genitori, reso nell’interesse preminente dei propri figli, non dovrebbe incontrare alcun ostacolo, potendo i coniugi separarsi o divorziare in tempi rapidi.
In questi giorni l’aula di Palazzo Madama inizierà ad esaminare il testo emendato approvato dalla commissione Giustizia.