Chi è il genitore sociale
Quando si parla di genitore sociale si intende fare riferimento al coniuge o al partner del genitore biologico di un minore.
Facciamo subito un esempio: Luca è un bambino di 6 anni. Sua madre, Elisa, lo ha messo al mondo grazie al ricorso alla fecondazione assistita eterologa. Pertanto, Luca non ha un padre, non lo ha mai avuto. Elisa, omosessuale, sposa in Spagna un’altra donna, Serena, e da quel momento tutti e tre, Elisa, la moglie e Luca vivono insieme come una vera e propria famiglia.
Così chiarito il significato di genitore sociale, vediamo che posizione egli occupa nel rapporto con il figlio dell’ex partner o dell’ex coniuge.
Rapporto tra genitore sociale e figlio dell’ex
Tornando all’esempio, che posizione occupa per la legge la moglie di Elisa? Quale tipo di rapporto si stabilisce tra Serena e il bambino? Possiamo dire di essere di fronte ad un vero e proprio rapporto familiare paragonabile a quello tra genitore e figlio?La risposta di stampo tradizionale sarebbe del tutto negativa.
Certo che no: come è possibile che Luca abbia una seconda mamma? Luca avrà sempre e soltanto un genitore, la mamma Elisa!
Ma questa non è, oggi, la risposta corretta.
L’emergere di nuovi modelli familiari ha portato alla ribalta anche il rapporto di cui stiamo parlando: il rapporto, cioè, tra il bambino e il partner del genitore biologico.
Che cosa prevede la legge riguardo al genitore sociale?
La legge in realtà non prevede nulla.
Non troverete, infatti, alcuna norma dedicata al genitore sociale. Dunque, a tutt’oggi, non possiamo dire che questa figura ha trovato riconoscimento ufficiale nella legge.
D’altra parte, come spesso accade, il genitore sociale è stato accreditato dalla giurisprudenza, e più precisamente dalla Corte Costituzionale.
L’intervento della Corte Costituzionale sul genitore sociale
Intanto Vi dico, se volete leggerla, che la sentenza di cui andremo a parlare è la sentenza n. 225 del 20.10.2016.Partiamo dal caso concreto che è stato affrontato dalla Consulta.
Due donne hanno una relazione. Una di esse è madre di due bambini gemelli, concepiti mediante procreazione assistita, di tipo eterologo. Il concepimento dei due figli avviene durante la convivenza tra le due donne. La compagna della madre si occupa in prima persona dell’accudimento dei due bambini. Poi, dopo alcuni anni, le due donne si lasciano e i bambini rimangono con la madre biologica.
L’ex compagna della madre si rivolge, allora, al giudice per vedersi riconoscere il diritto di incontrare i bambini e di frequentarli.
Il Tribunale ordina una CTU (consulenza tecnica) e questa accerta l’esistenza di un rapporto affettivo tra i gemellini e la ex compagna della madre; tanto che i bambini la consideravano come “la seconda mamma“.
A questo punto, il Tribunale autorizza la frequentazione, ma la madre biologica impugna la decisione. Il Giudice di secondo grado viene assalito da un dubbio. Ciò in quanto le norme vigenti nella materia non si occupano di una fattispecie simile.
L’art. 337 ter c.c., infatti, si occupa dei rapporti tra figli minori e genitori nei casi in cui vi siano due genitori “veri e propri”, ovvero una mamma ed un papà.
Esso dispone esattamente che, in caso di separazione o di cessazione di una convivenza tra due genitori, “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i patenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il Tribunale dubita, allora, che l’art. 337 ter c.c. sia conforme alla Costituzione, poichè non assicura a tutti gli stessi diritti. Insomma, il dubbio del Giudice è che quell’articolo del codice civile sia costituzionalmente illegittimo (come si dice in gergo tecnico) dato che non protegge i rapporti familiari nelle famiglie di fatto.
La Corte Costituzionale viene così investita della questione.
Cosa decide la Consulta sui diritti del genitore sociale?
La Consulta non prende una decisione specifica sulla domanda che la ex compagna della madre biologica aveva formulato. Compito di questo organo è, infatti, quello di pronunciarsi sulla legittimità di una norma al cospetto della Costituzione.
È evidente, però, che questo giudizio si riverbera sui casi concreti.
La Corte Costituzionale fa il seguente ragionamento:
l’art. 337 ter c.c. non può essere inteso diversamente da come è scritto: esso si riferisce, senza ombra di dubbio, ai rapporti tra il minore e i suoi familiari in senso stretto, cioè i parenti. Si deve allora ritenere che esiste un vuoto di tutela del minore poichè il suo interesse a mantenere rapporti ugualmente significativi con altri adulti di riferimento che non siano i suoi parenti non viene salvaguardato.
Questo vuoto di tutela, tuttavia, non può essere colmato dalla Corte Costituzionale, ma deve scendere in campo il Legislatore. In altri termini, occorrerebbe una legge ad hoc per superare questa mancanza di tutela.
La soluzione della Corte Costituzionale per salvaguardare il rapporto tra minore e genitore sociale
La Corte non si ferma qui.
Essa, infatti, prende in esame un’altra disposizione del codice civile, l’art. 333 c.
Questo articolo stabilisce che il giudice può adottare i provvedimenti convenienti allorquando risultino comportamenti dei genitori pregiudizievoli. Se il genitore di un minore interrompe ingiustificatamente il rapporto tra il figlio e l’altro adulto di riferimento (l’ex partner), allora quella condotta deve ritenersi pregiudizievole al figlio. Conseguentemente, il giudice può intervenire e assumere provvedimenti per consentire che quei rapporti vengano ripristinati.
La Corte Costituzionale conclude, così, che in realtà quel vuoto di tutela non esiste veramente, poichè la protezione all’interesse del minore può essere data tramite l’art. 333 c.c. Per tale motivo, essa dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c.
Genitore sociale diritti
La decisione vista sopra ha segnato un giro di boa, ha cambiato le regole, ha di fatto riconosciuto l’esistenza di diritti del genitore sociale. Per meglio dire, essa ha consacrato il diritto del minore a conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore.
Chiaramente, questo non vale soltanto nel caso di relazioni tra coppie omosessuali.
Si registra, tuttavia, un maggior numero di ricorsi fatti dall’ex partner omosessuale per ottenere la possibilità di frequentare il figlio dell’ex.
Ma se il bambino è molto piccolo?
Un caso del genere è stato deciso a Bologna recentemente.
Il caso presenta una particolarità di sicuro interesse.
Il minore, al momento della decisione, aveva appena due anni.
Viene da chiedersi, allora, quale significato potrà avere un rapporto con l’adulto non genitore protrattosi per soli due anni dalla nascita del minore.
Nella sentenza si legge il parere del consente tecnico al riguardo: le due donne avevano condiviso il progetto di procreazione ed è importante per il bambino sapere di esser stato concepito da due persone che al momento del concepimento formavano una famiglia.
Ad ogni buon conto, e ferma la libertà di pensarla anche diversamente a questo proposito, la motivazione offerta dal giudice è basata sul principio affermato dalla Corte Costituzionale. In pratica, la madre biologica avrebbe impedito i rapporti tra il bambino e l’altra donna, con ciò tenendo una condotta pregiudizievole per il bambino stesso.
Da qui la decisione di autorizzare la ripresa degli incontri con incarico ai Servizi Sociali di organizzarli con la loro iniziale partecipazione.
Genitore sociale doveri
Sui doveri del genitore sociale non vi sono altrettante certezze.
O meglio, non risultano ad oggi sentenze che abbiano statuito sul punto.
Anche a questo riguardo, la decisione basata sulle regole tradizionali e consolidate, sarebbe ovvia. L’adulto che non sia genitore biologico del minore non ha doveri verso il minore: non di educazione, non di assistenza morale e neppure di mantenimento.
D’altra parte, se parliamo di genitore sociale, non possiamo prescindere dai doveri. Il ruolo di genitore, infatti, si compendia di diritti e di doveri.
E anche dall’angolo visuale dell’interesse del minore, non c’è dubbio sul fatto che il minore ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito.
Di conseguenza, la conclusione dovrebbe essere simmetrica a quella tracciata dalla giurisprudenza per il diritto di frequentazione.
Dovremmo cioè ritenere che il mancato assolvimento dei compiti genitoriali dia luogo a condotte pregiudizievoli per il bambino; e che di conseguenza, la mancata osservanza di tali doveri possa giustificare una limitazione della responsabilità genitoriale.
Ma a questo riguardo vi è un ostacolo al momento non affrontato dai giudici.
Mi riferisco al fatto che ad oggi non risulta sancito in alcun modo nè dalla legge nè dalla giurisprudenza che il genitore sociale sia titolare della responsabilità genitoriale e ne abbia l’esercizio. Di conseguenza, l’inosservanza dei doveri di educazione, istruzione e mantenimento non potrebbe condurre ad alcuna conseguenza limitatrice di una responsabilità genitoriale che non sussiste.