Come funziona l’adozione delle coppie omosessuali

step child adoption vuol dire adozione delle coppie omosessuali
Scritto il 13 Marzo 2020 in Casi Adozione Casi Diritto di Famiglia

Testo aggiornato al 25 settembre 2020

Informazioni di base per le coppie omosessuali che intendono adottare un bambino

Adozione delle coppie omosessuali. Vediamo se è possibile e come si ottiene.
Va detto, innanzitutto, che oggi le coppie omosessuali in Italia possono adottare. Pertanto, le cd. adozioni gay non sono più un tabù.
Su questo non vi è più dubbio fin dal 2016, quando fu la Cassazione a riconoscerlo. 
Non c’è una legge che ammette esplicitamente l’adozione delle coppie omosessuali o della persona omosessuale. È stata la giurisprudenza, cioè i giudici italiani, a riconoscerla.

 

Unioni civili e adozioni

Un punto va subito chiarito in argomento.
Da qualche anno le persone omosessuali in Italia possono divenire parti di un’unione civile. Questa non è un matrimonio in senso proprio ma è una unione regolata dalla legge. Pertanto, le persone dello stesso sesso parti di un’unione civile sono titolari di diritti e doveri reciproci.
Ebbene, la legge che regola le unioni civili stabilisce che per le adozioni valgono le norme vigenti.
Ciò non significa che le parti dell’unione civile non possono adottare. Ciò significa che per le persone omosessuali si applicano le limitazioni collegate al fatto di non essere coniugi.
Cerco di semplificare questo passaggio.

Le coppie omosessuali:

  • non possono adottare minori in stato di abbandono (adozione internazionale).
  • non possono procedere ad adozione co-parentale, ovvero adottare il figlio del partner. 
    Ciò nonostante, i giudici hanno ammesso tale possibilità. Vediamo come.

Vedremo subito che queste limitazioni sono superate nei fatti dalla giurisprudenza.

 

L’adozione da parte delle coppie omosessuali è uguale all’ adozione fatta dalle coppie sposate?

L’adozione consentita alle coppie omosex è un tipo particolare di adozione. Questa adozione viene chiamata adozione in casi particolari‘. Essa non differisce molto dall’adozione piena, quella cioè consentita solo ai coniugi. Anzi, le differenze sono irrilevanti all’atto pratico. La sola differenza è che l’adozione piena fa venir meno ogni rapporto del bambino con la famiglia d’origine. Invece, l’adozione in casi particolari non recide i legami con la famiglia d’origine. Questo effetto è irrilevante nel caso in cui ad essere adottato sia il figlio del partner. In passato, vi era anche un’altra differenza e cioè l’adottante non era erede del figlio.
Questo accadeva poichè l’adottato non diveniva figlio legittimo dell’adottante. Le cose sono cambiate con la riforma della filiazione, intervenuta nel 2012.
Per effetto di essa, tutti i figli adottivi sono figli senza distinzioni nè differenze. Di conseguenza,  il minore adottato diviene parente dei familiari dell’adottante. Il figlio avrà, pertanto, nonni, zii, cugini e varranno le stesse regole ereditarie.
Il dovere di mantenimento, di cura e di educazione viene assunto dall’adottante o dalla coppia adottante. Così pure la responsabilità genitoriale spetta soltanto all’adottante o agli adottanti. Essi, infatti, sono genitori a tutti glòi effetti.
 

Le coppie omosessuali che intendono adottare un bambino come devono comportarsi?

La risposta è nell’ art. 44 comma 1 della l. adozioni. Questo articolo alla lett. d) dice che può essere adottato anche un bambino che non sarebbe adottabile in modo tradizionale in quanto non in stato di abbandono. Ebbene, questo è proprio il caso del minore che ha un genitore. Egli può essere adottato dal partner del genitore biologico (biological parent). L’adottante sarà il cd. genitore sociale (stepparent). E’ quanto hanno stabilito in numerose decisioni i giudici, interpretando l’art. 44 lett. d) in modo elastico e costituzionalmente orientato.
Il partner del genitore di sangue potrebbe essere convivente con l’altro.
Oppure, i due potrebbero essere parte di un’unione civile.
Potrebbe anche trattarsi di una coppia omosessuale che si è unita in matrimonio all’estero.
 

Condizioni per ottenere l’adozione

Non ci sono condizioni particolari. Occorre soltanto:
 
  1. il consenso del genitore del minore:
    – i
    l genitore che lo ha partorito
    – il genitore che lo ha avuto tramite una maternità surrogata
    – il genitore che lo ha avuto tramite una fecondazione assistita
  2. l’esistenza di un rapporto continuativo e stabile tra genitore sociale e minore (vita insieme, progetto di cura, mantenimento e accudimento del bambino da parte dell’adottante).

Restrizioni

Non ci sono restrizioni. La sola restrizione possibile si ha nell’ipotesi in cui il giudice venga a conoscenza di qualche ragione che rende l’adozione contraria all’interesse del bambino. Ma, non potrà essere considerata una condizione impeditiva il fatto che si tratti di coppia omosessuale.
 

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Come si richiede l’adozione

 
Il partner della coppia omosessuale che intende adottare il figlio dell’altro/a deve presentare domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale del minore. E’ consigliabile affidarsi ad avvocati competenti e preparati. Questo perchè l’avvocato saprà confezionare un ricorso con tutte le carte in regola.
L’avvocato predisporrà una istanza utilizzando gli argomenti utili. L’ istanza dovrà contenere anche il richiamo alle norme di legge che regolano il caso concreto.
 

Adozione delle coppie omosessuali formate da cittadini di Stati diversi

 
Vediamo ora un caso più complesso. E’ il caso in cui i conviventi omosessuali siano di nazionalità diverse. Prendiamo, per esempio due donne, una italiana e l’altra straniera. La coppia vive in Olanda, e qui la donna italiana partorisce un figlio. La partner olandese intende diventare genitore del nato. Ebbene, lo potrà diventare adottando il bambino. Ma come dovrà procedere? Qui le cose si complicano perchè bisogna stabilire qual è il giudice competente, e poi quale è la legge applicabile.
Purtroppo, quando si ha a che fare con regole operanti in Stati diversi, non è così facile stabilire come procedere.
Per questa ragione, è consigliabile consultarsi con avvocati esperti del settore. Il fatto che un avvocato si occupi di diritto di famiglia non è sufficiente. Occorre un avvocato familiarista che si occupi specificamente di questa materia.
Ma torniamo al nostro esempio.
Vi posso dire che competente a decidere il caso della coppia italo-olandese è il giudice del luogo in cui vive il bambino. Nel nostro esempio, è dunque competente il Giudice olandese. Senonchè, per la legge olandese il bambino è cittadino italiano, dato che in Olanda vale il criterio dello jus sanguinis. Di conseguenza, il giudice olandese deve decidere in base alla legge italiana. Ecco, allora, che egli dovrà decidere applicando la normativa che abbiamo visto sopra, ovvero l’art. 44 lett. d) della legge adozioni. In base a tale legge, il tribunale olandese autorizzerà l’adozione del cd. genitore sociale, verificando che l’adozione sia concretamente conforme all’interesse del minore. Una volta emessa, la sentenza di adozione potrà essere trascritta in Italia, e acquistare in tal modo efficacia anche in Italia.
 
Il bambino avrà così due genitori e l’adozione così conclusa varrà in entrambi gli ordinamenti.
Adottare in Italia oggi è, dunque, possibile anche per le coppie omosessuali.