Il caso sottoposto all’analisi della Suprema Corte vede come protagonisti la società ricorrente -gestore di un locale pubblico- e gli abitanti degli appartamenti dei piani superiori al locale.
Nel giudizio di merito, gli abitanti in questione avevano preteso il risarcimento del danno esistenziale determinato da immissioni moleste di fumo di sigarette provenienti dal locale sottostante commerciale e la Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di euro 10.000,00 a titolo di “risarcimento danni esistenziali”.
La SC ha confermato la precedente pronuncia d’appello sancendo, dunque, la risarcibilità del danno esistenziale; e lo ha fatto sottolineando che la sentenza impugnata aveva descritto le conseguenze delle lamentate immissioni sul modo di vivere la casa dei danneggiati, e questo individua -così leggiamo- ciò che può essere liquidato come danno non patrimoniale.
Ci troviamo di fronte, pertanto, ad una chiara presa di posizione a favore del (comunque mai tramontato) danno esistenziale, pur dopo l’intervento delle Sezioni Unite.
Il testo della sentenza è tratto con autorizzazione da Cassazione.net