A. In sede di esame della persona è emerso che la stessa è ancora ben orientatanel tempo e nello spazio nonché dotata di sufficienti capacità mnemoniche e critiche; soffre, semmai, degli indebolimenti propri dell’età avanzata che, come ben noto, non costituiscono di per sé ragione sufficiente per giustificare ablazioni della capacità di agire.
B. Queste percezioni cognitive, che il giudicante acquisì interrogando la persona, hanno trovato conferma nell’elaborato peritale che, con analisi esauriente e condivisibile, ha chiarito l’attuale presenza in capo al B. di capacità autodeterminative sostanzialmente integre segnalando soltanto che la progressività del naturale, ma iniziale, processo involutivo senile può rendere opportuna, a tutela della persona, la nomina di un amministratore di sostegno con compiti limitati all’assistenza per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e con l’ulteriore precisazione, condivisa anch’essa da questo Giudice Tutelare, che la grave conflittualità tra le due figlie suggerisce che l’incarico venga attribuito ad un terzo che il giudicante individua in un professionista di propria fiducia.
C. I sin troppo scoperti interessi egoistici della ricorrente e il tentativo di strumentalizzare a propri fini una disciplina di legge esclusivamente rivolta a dar ausilio a persone deboli onde integrarne le diminuzioni della capacità di agire al fine di riprestarne la pienezza nei rapporti personali, familiari e sociali, comporta addossamento definitivo alla medesima degli oneri peritali e condanna a rifondere al beneficiario le spese del grado liquidate come da dispositivo.