C’è un’età oltre la quale viene meno l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne? E se addirittura il figlio è trentenne? Quale la scelta ragionevole ?
Non c’è un’età predeterminata, dipende dal singolo caso, ma si possono fissare dei paletti. E’ quanto insegna una equilibrata decisione romana del 13 maggio 2011 del giudice Eugenia Serrao.
Una laurea in Scienze della Comunicazione e un Master nel 2005; poi, assunzioni come addetto ufficio stampa per una società con contratti a tempo determinato; quindi, dopo fasi alterne, un lavoro part-time di tipo impiegatizio con una retribuzione di circa 900,00 euro mensili.
L’istruttoria aveva mostrato il quadro di una giovane trentenne, posta in grado di raggiungere l’indipendenza economica che in effetti aveva raggiunto; con la modesta retribuzione percepita, tuttavia, la giovane non poteva dirsi pienamente autonoma.
Nel procedimento di divorzio, il padre chiede la revoca del proprio obbligo di corrispondere alla moglie il mantenimento per la figlia; la madre si oppone.La domanda viene accolta riguardo al mantenimento ordinario, fermo restando, però, l’obbligo di entrambi i genitori di concorrere alle spese straordinarie: 70% delle spese straordinarie a carico della madre e 30% a carico del padre.
Questa la misura dell’obbligo di mantenimento lasciato a carico dei due genitori, con una differenziazione motivata con la differente condizione reddituale e patrimoniale degli obbligati.
Una decisione apprezzabile anche perché sorretta da una valutazione della condizione dei due genitori lucida e imparziale, con l’abbandono di preconcetti quali l’ idea pregiudiziale che la condizione di debolezza economica corrisponda all’appartenenza di genere.