Quando il figlio maggiorenne è uno studente universitario fuori sede l’assegno di mantenimento può essere aumento. Perché la maggiorazione del contributo fisso è dovuto all’incremento delle esigenze economiche del ragazzo ormai maggiorenne che studia ancora in una città diversa da quella di residenza. È quanto emerge dalla sentenza 400/10 (qui leggibile come documento correlato) emessa dalla prima sezione civile della Cassazione.
Respinto, nella specie, il ricorso di un padre condannato con un decreto della Corte d’Appello di Roma a versare un assegno più alto alla moglie per il mantenimento del figlio maggiorenne, universitario fuori sede. I giudici di merito – osservano gli “ermellini” – hanno legittimamente e plausibilmente ricondotto l’avversata maggiorazione del contributo fisso di mantenimento all’aumento delle esigenze economiche ordinarie del figlio, verificando anche la perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori. Quanto al padre la Corte d’appello ha esaminato anche la capienza delle sue disponibilità patrimoniali, escludendo il sopravvenuto peggioramento rispetto all’epoca della separazione consensuale. D’altra parte – aggiunge il “Palazzaccio” – l’incremento delle esigenze del ragazzo è legato alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, compreso quello della formazione culturale e della vita sociale.
La dazione pecuniaria, comunque – scrive Piazza Cavour – può essere quantificata espungendo le necessità della prole che comportano spese straordinarie, eventualmente d’istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell’anticipazione pro quota o della ripetizione sempre pro quota dei relativi esborsi senza che ciò determini sovrapposizioni o duplicazione di spesa per l’onerato (cfr. Cassazione 2196/03).
Senza dimenticare poi che l’incremento delle esigenze del figlio non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cassazione 7055/07). E la revisione dell’assegno di mantenimento è legittima pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.