Un uomo muore in un incidente stradale. La convivente more uxorio e la di lei figlia hanno lo stesso ed identico diritto al risarcimento del danno che spetta all’ex moglie ed ai figli legittimi del defunto. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 12278/2011, parificando i due nuclei familiari nel riconoscimento del danno morale subìto e, ergo, nella liquidazione del danno non patrimoniale.
Il defunto, da molti anni, aveva costituito una famiglia di fatto con un’altra donna e con la di lei figlia: un’unione stabile, caratterizzata da un forte legame affettivo, da una comunione morale e materiale e dalla condivisione di ogni aspetto della vita quotidiana; in tutto e per tutto assimilabile, dunque, ad un rapporto coniugale e genitore-figlio. Egli manteneva, inoltre, profondi legami anche con la precedente famiglia legittima (ex moglie e tre figli), sia a livello affettivo che economico.
Questa la ragione per cui i giudici della Suprema Corte (con sentenza 7 giugno 2011, n. 12278) hanno ribadito la totale equiparazione delle due famiglie ai fini risarcitori: l’” effettiva coesistenza dei due nuclei familiari entrambi percepiti e vissuti dal defunto come “famiglia”“ in un “rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo”.