(Cass., sez. VI°, ordinanza n. 2542/2014)
La Suprema Corte è intervenuta nuovamente sulle questioni relative alla modifica dell’ammontare dell’assegno divorzile dovuto nei confronti dell’ex coniuge, in relazione ad intervenuti mutamenti nelle condizioni economiche o soggettive del beneficiario consistenti, nel caso concreto, nella percezione di una cospicua eredità.
Il caso in questione vede l’ex moglie presentare ricorso innanzi alla Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte d’Appello avesse revocato l’assegno divorzile prendendo in esame solo i sopravvenuti motivi senza mettere a confronto la situazione reddituale dei due coniugi; la Corte territoriale, inoltre, non avrebbe verificato l’effettiva consistenza del capitale residuato a far data del ricorso.
La Suprema Corte rigettava il ricorso in quanto la ricorrente, pur riferendosi a precedente giurisprudenza di legittimità, fa valere la pretesa irrilevanza dell’acquisto ereditario successivo alla separazione e al divorzio. Gli ermellini rilevavano, altresì, che tale deduzione doveva ritenersi infondata proprio con riferimento alla giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. civ., sez. I, n. 23508/2010), con la quale era stato affermato che “i beni acquisisti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario). Veniva anche respinta la seconda censura proposta da ricorrente relativa alla mancata verifica – da parte della Corte d’Appello – della consistenza del capitale residuato; la Cassazione rilevava come tale profilo fosse stato esaminato specificatamente, residuando a favore della ricorrente una somma capitale di euro 274.000,00, i quali avrebbero potuto costituire una fonte di reddito di oltre 2.000,00 euro mensili per almeno dieci anni.
In conclusione, se l’eredità ricevuta dall’ex coniuge dopo il divorzio costituisce una vera e propria rendita, quest’ultimo perderà il diritto a ricevere l’assegno divorzile. (Federico Tufano)