È vietato leggere la corrispondenza bancaria dell’ex coniuge

Scritto il 14 Febbraio 2014 in Dc-Separazione e divorzio

(Cass. Pen., sez. V, 9 gennaio 2014 n. 585)

La Corte di Cassazione ci ricorda che leggere la corrispondenza altrui è reato, anche se dell’ex coniuge.

Il caso vede protagonista una donna che dopo aver aperto una busta indirizzata al marito ex convivente, e dopo aver letto la corrispondenza contenente dati bancari, ne ha fatto uso durante il procedimento di separazione giudiziale.

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Alla signora veniva dunque contestata la condotta di indebita utilizzazione di corrispondenza sottratta al destinatario e distratta a fini diversi.

La Suprema Corte ha, dunque, stabilito che “integra la condotta di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616 c.p., comma 2, la quale presuppone che la produzione  in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”.

(Federica Bodini)