Una madre separata impedisce al padre di portare con sé in vacanza il bambino che le è affidato; e a ragione di questo impedimento, sostiene che il padre non rispetta l’obbligo di mantenimento.
La scusa non tiene e la madre viene condannata penalmente in primo grado per il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice; la condanna viene confermata in appello e dalla S.C., la quale precisa come eludere l’esecuzione di un provvedimento giudiziario, nella sua accezione corrente significa “frustare, rendere vane le legittime pretese altrui anche attraverso una mera omissione“.
La regola che si ricava da tale sentenza è quella secondo cui è preciso dovere del genitore convivente con il figlio attivarsi per consentire all’altro genitore regolari rapporti di frequentazione con la prole, comprese le vacanze. Né possono valere a contrario le obiezioni della madre la quale sostenga, per esempio, che il bambino subirebbe disagi nel dovere allontanarsi dal proprio ambiente domestico.
La Corte insiste sull’esistenza di un dovere del genitore affidatario a favorire il rapporto con l’altro genitore, per rispettare il diritto del minore a godere della presenza delle due figure genitoriali di riferimento, necessarie al suo equilibrio.
Il testo della sentenza è tratto da affidamentocondiviso.it