Divorzio breve, ecco le novità fondamentali

Scritto il 29 Maggio 2014 in Diritto di Famiglia Divorzio e Separazione

La Camera ha approvato oggi in via definitiva e a larga maggioranza (non, tuttavia, all’unanimità) la proposta di legge sul divorzio breve. In attesa che il testo riceva il sì definitivo anche del Senato, vediamo in cosa consistono le novità fondamentali.

1) Il cambiamento più significativo sta nella riduzione del tempo che deve necessariamente trascorrere tra separazione e domanda di divorzio: non più tre anni dall’udienza di comparizione davanti al giudice della separazione, ma un anno nel caso di separazione giudiziale e sei mesi nel caso di separazione consensuale.

Ad un certo momento, nel corso dei lavori parlamentari, era emersa la differenziazione dei tempi a seconda che vi fossero o meno figli, ma tale opzione è stata accantonata.

I termini suddetti – di un anno e di sei mesi – decorrono poi, rispettivamente, dalla presentazione della domanda di separazione e non più dal passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.

Ed è proprio questo il meccanismo che – nel sistema ancora vigente – dilata enormemente il tempo necessario per addivenire al divorzio: se, infatti, siano trascorsi tre anni dalla prima comparizione dei coniugi davanti al giudice della separazione, ma il giudizio si protragga oltre, per mesi o anni, ritardando così la decisione, il divorzio non potrà essere richiesto.

  • Consulenza legale online con lo Studio Legale Rita Rossi

2) la seconda novità, che si collega a quella vista sopra, sta nella possibilità di avviare il giudizio di divorzio quando ancora è pendente il giudizio di separazione. Per tale ipotesi (che costituirà, verosimilmente, il maggior numero di casi) la causa deve essere assegnata al giudice della separazione.

È prevedibile, pertanto, che i due procedimenti (quello di separazione e quello di divorzio) vengano riuniti, confluendo di fatto in un procedimento unico.

La separazione preventiva, dunque, per quanto ancora formalmente contemplata, viene svuotata di rilievo e contenuto sostanziali.

3) Vi è, poi, la novità sulla comunione dei beni, il cui scioglimento viene anticipato al momento in cui il giudice della separazione autorizza i coniugi a vivere separati. Tale autorizzazione viene data praticamente nella fase iniziale del giudizio di separazione. Di conseguenza, si può concludere che lo scioglimento della comunione dei beni coincide con l’avvio e non con la definizione del procedimento di separazione personale.

Ne deriva, ulteriormente, che con la domanda di separazione, i coniugi potranno chiedere, altresì, lo scioglimento della comunione.

4) E per i giudizi di separazione in corso nel momento dell’entrata in vigore, che ne sarà delle nuove regole ? Nessun problema: i termini per il divorzio breve varranno anche in questo caso, semprechè la domanda di divorzio sia successiva al varo della riforma.