Un esempio di corretta applicazione della legge n. 6/2004, riguardo al punto (ancora oggi) dolente del discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione.
Nella specie, non si poneva alcun dubbio sulla condizione di abituale infermità di mente dell’interessata, una donna anziana affetta da demenza senile di grado severo. Ma, come osserva il giudice estensore in modo del tutto assonante con i principi espressi dalle corti superiori, il criterio per applicare l’una o l’altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità psichica, quanto invece dalla impossibilità di provvedere ai propri interessi.
A convincere pienamente il tribunale bolognese, circa la possibilità di applicare l’AdS concorre poi una serie di semplici constatazioni:
– in primo luogo, non vi è alcun rischio di approfittamento da parte di terzi, e ciò sia per le cure apprestate dalla figlia, sia per la vita cui l’anziana donna è costretta a causa delle gravissime limitazioni di cui soffre;
– la stessa, inoltre, gode ampiamente di protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria, talchè l’interdizione non potrebbe offrire nulla di più.
Da segnalare, altresì, un profilo processuale su cui si sofferma la decisione; si tratta dell’interpretazione dell’art. 418 III co. c.c. nella parte in cui prevede che il giudice del procedimento di interdizione possa, nel corso di esso, disporre la trasmissione degli atti al g.t., allorquando appaia opportuno applicare l’AdS.
La trasmissione degli atti al g.t. – questo il punto su cui si sofferma il tribunale – deve avvenire mediante decisione collegiale e, dunque, con ordinanza preceduta da sentenza che pronunci sulla domanda di interdizione. (Rita Rossi)