(Cass., sez. II, 03 marzo 2013, n. 7214)
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva riconosciuto in capo al convivente il diritto di essere risarcito per essere stato “cacciato” in malo modo e senza preavviso dalla casa in cui aveva convissuto per molti anni con la compagna.
Secondo la Suprema Corte “la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l’art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata”.
La Corte di Cassazione ha voluto affermare che il convivente non può essere considerato un mero ospite, ed ha diritto ad un congruo preavviso prima di lasciare l’abitazione, che gli permetta di ricercare un nuovo alloggio. Qualora egli dovesse essere allontanato dall’abitazione senza preavviso ed in malo modo, potrà legittimamente esercitare l’azione di spoglio e chiedere il risarcimento del danno all’ex compagna. (Federica Bodini)