Danno da perdita del coniuge separato

Scritto il 06 Maggio 2017 in Risarcimento Danni

Il danno da perdita del coniuge separato è quello che si verifica quando uno dei coniugi  muore per colpa di terzi e  l’altro coniuge, nonostante la separazione, prova una sofferenza interiore rilevante.

 

Il coniuge separato ha diritto ad essere risarcito per il danno da perdita dell’altro coniuge che sia stata causata da un terzo?

Se, per esempio, si verifica un incidente stradale, e la persona rimasta coinvolta perde la vita, il coniuge separato potrà pretendere il risarcimento nei confronti del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice di questo?
Potrà apparire strano, ma la risposta è affermativa, seppure a certe condizioni.
Strano sì perchè in effetti se una coppia si separa il legame si allenta, fino a sciogliersi definitivamente con il divorzio.
Eppure, la giurisprudenza riconosce questo diritto.
Esiste, dunque, il diritto del coniuge separato al risarcimento del danno in casi come quello indicato ad esempio. Ma potrebbe trattarsi anche del caso in cui taluno perde la vita a causa di un errore medico oppure a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi per il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, delle leggi antinfortunistiche.
Questi sono esempi, ma la stessa conclusione vale per ogni ipotesi in cui la persona separata subisca la perdita del coniuge per fatto attribuibile alla responsabilità, dolosa o colposa di terzi.
Si parla, in proposito, di danno da perdita del congiunto o di danno parentale.

 

A quali condizioni il coniuge separato può ottenere il risarcimento nei casi indicati?

La condizione imprescindibile è che l’interessato, cioè il coniuge superstite, dimostri che anche dopo la separazione intercorreva con l’altro un legame affettivo.

E’ quanto ha concluso la Corte di Cassazione in più di un caso, affermando che la separazione in sè e per sè non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, ma a tale scopo è “necessario dimostrare che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, con la conseguenza che l’evento morte ha determinato un pregiudizio in capo al superstite”.

E qui l’obiezione sorge spontanea: quando mai potrà dirsi che tra marito e moglie separati intercorra un rapporto affettivo, e addirittura intenso? In effetti, casi del genere non sono frequenti, ma non possono neppure escludersi.

Si pensi al caso in cui la morte di uno dei coniugi intervenga dopo pochissimo tempo dalla separazione e questa sia stata definita consensualmente o, ancora, quando la coppia avesse un figlio e condividesse concordemente tutte le decisioni a lui relative.

Ciò che è veramente importante per ottenere il risarcimento è la prova che il rapporto tra i coniugi era ancora tale che la morte dell’uno ha causato una reale sofferenza morale all’altro.

 

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Quando invece il giudice dovrà negare il risarcimento del danno da perdita del coniuge separato?

Certamente, il diritto del coniuge al risarcimento non sussiste quando la separazione si sia conclusa con una pronuncia di addebito a carico del coniuge richiedente. Così, in un caso deciso dal tribunale di Venezia, il risarcimento richiesto dal coniuge separato venne negato poiché la separazione era avvenuta per esclusiva volontà del coniuge superstite contro gli intendimenti del coniuge deceduto e comunque in quanto risultava provata la situazione di profondo dissidio esistente fra i coniugi al momento del sinistro stradale.

 

Quale genere di danno potrà essere richiesto e risarcito?

Sono due le voci di danno che potrà essere risarcito.
In primo luogo il danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore per la perdita: il suo ammontare viene deciso dal giudice con equità.
Potrà, altresì, essere indennizzato il danno patrimoniale, consistente nella mancata percezione del contributo economico che il coniuge deceduto corrispondeva per il mantenimento dei figli.