Il Tribunale di Venezia, g.u. Simone, con la pronuncia del 27.2.2009, ha affermato, tra l’altro, che il danno esistenziale deve considerarsi compreso nel danno biologico, nel quale danno si deve “far confluire anche il pregiudizio da sofferenza“.
Subito dopo fa notare “come l’abbandono della categoria del danno morale soggettivo come pregiudizio transeunte permetta addirittura l’inclusione in tale voce del pregiudizio derivante dal non poter più fare” (l’idea alla base del danno esistenziale nella sua prima versione)”.
Se generalizzato – come sembra che sia nel pronunciamento annotato – tale assunto non tiene una volta che si muove dal presupposto, condivisibile e ribadito dal giudice di Venezia, che il danno esistenziale è incluso nel danno biologico come storicamente configurato. Infatti, se il danno esistenziale è compreso nel danno biologico, come fa ad essere incluso anche nel danno morale?