Allorchè taluno, rimasto vittima di un incidente sportivo, con conseguenti lesioni fisiche, chieda il risarcimento dei danni all’autore del sinistro, il giudice dovrà stabilire se il danno debba farsi rientrare o meno nell’alea propria di quella determinata pratica sportiva. E solo nel secondo caso, quando cioè il pregiudizio subito non possa associarsi alle caratteristiche proprie di quell’attività, la domanda sarà accoglibile.
E’ questo il succo del ragionamento svolto in questa sentenza piacentina del 1 giugno 2010 che pubblichiamo.
In generale ed in via del tutto schematica, può dirsi, dunque, che nell’ infortunio sportivo, l’autore del gesto lesivo potrà essere chiamato a rispondere in sede civile per i danni arrecati ad altro partecipante, vuoi nel caso in cui alla base vi sia una volontà dolosa, vuoi nel caso in cui il fatto lesivo risultino violate le regola esportive con colpa, ovverossia con modalità di rude violenza o irruenza, sleali o tali da mettere a rischio – consapevolmente – l’incolumità dell’avversario. In tali casi, infatti, può dirsi superato il rischio normale di quell’ attività sportiva.