Danno da mancanza dell’insegnante di sostegno – T.A.R. Campania, Napoli, 20 gennaio 2010

Scritto il 20 Gennaio 2010 in Dc-Danni ai Familiari

I genitori di un ragazzo portatore di handicap chiedevano al T.A.R. Campania l’accertamento del diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza nonché la condanna dell’Amministrazione Scolastica al risarcimento del danno esistenziale patito dal figlio in conseguenza della mancata assegnazione di detto insegnate.

Nel motivare la propria decisione il T.A.R. ha osservato che l’insegnamento di sostegno all’alunno affetto da handicap è – ai sensi della l. 104/1992 – un mezzo necessario per assicurare la sua piena integrazione scolastica e ha aggiunto che in senso ostativo all’esercizio del diritto in questione non possono rilevare contingenti misure organizzative del servizio (ivi compresa la carenza in organico di insegnanti dotati di adeguate competenze).

L’estensore della sentenza ha quindi rilevato che le domande relative alla quantificazione delle prestazioni di sostegno meritano accoglimento ed ha precisato che l’Amministrazione scolastica è tenuta ad attivarsi tempestivamente al fine di redigere ed attuare il piano educativo individualizzato, secondo le indicazioni ed il percorso forniti dal legislatore.

Quanto al danno esistenziale richiesto, il T.A.R. ha osservato che – pur essendo la domanda ammissibile in astratto – nel caso di specie la stessa deve essere respinta per carenza di prova.

Anche il pregiudizio derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, infatti, non costituendo un “danno evento”, deve essere adeguatamente provato.
Se è pur vero che è da respingere la tesi del danno evento, rilevo, è altrettanto vero che è possibile, in molti casi, far ricorso alla prova presuntiva. (Antonello Negro)

Il testo della sentenza è tratto da personaedanno.it

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