La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010, è intervenuta sul profilo del danno determinato da un erronea segnalazione alla Centrale rischi. Il danno che sopratutto viene in considerazione è quello alla reputazione economica del soggetto indebitamente segnalato.
Vittima del discredito procurato dall’illecita condotta della banca è, nella fattispecie decisa, una società commerciale, rispetto alal quale è del tutto verosimile il generarsi di una presunzione di scarso affidamento, e di rischio per gli affidamenti bancari già concessi
La Cassazione osserva come già la giurisprudenza si sia occupata dell’ ipotesi analoga di illegittimo protesto di una cambiale; anche in questa ipotesi, infatti, si configura pregiudizio all’immagine commerciale e sociale della vittima.
La S.C. si occupa, qui, in definitiva, del danno di natura non patrimoniale, pur non potendosi negare che, in situaizoni del genere, sussistano altres’ gli estremi del risarcimento anche del danno patrimoniale risentito.