Scritto il 16 Febbraio 2009 in Dc-Rapporti tra genitori e figli
L’ennesima fattispecie di mancata corresponsione del mantenimento per il figlio, e la condanna penale ex art. 570 c.p.
La Cassazione ribadisce la rilevanza penale della condotta di “sistematica e volontaria sottrazione all’obbligo di contribuzione economica del soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del figlio minore”.
E – puntualizzazione opportuna – non esclude il reato la circostanza che altri, coobbligati od obbligati in via subordinata o addirittura non obbligati affatto, si sostuiscano all’inerzia del genitore, provvedendo in sua sostituzione.
L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando, oltretutto, la condanna risarcitoria per danno morale.