Così si rovina un banchetto nuziale

Scritto il 13 Luglio 2009 in Dc-Danno non Patrimoniale

Se al vostro banchetto di nozze mancasse il cibo, se i pochi camerieri si rivolgessero agli invitati in maniera scortese ed ironica, se il banchetto durasse diverse ore con estenuanti attese tra una scarsa portata e l’altra, riterreste di aver subito un danno?
I due sposi di cui si narra nella sentenza qui di seguito riportata (sentenza ben costruita, ben motivata e, cosa che non guasta, davvero piacevole da leggere) hanno ritenuto di aver patito un danno morale, esistenziale e di immagine ed hanno citato in giudizio la società di catering cui si erano rivolti.
Il Tribunale, dopo aver accertato il grave inadempimento contrattuale della società organizzatrice, ha dichiarato la risoluzione del contratto.

 

Quanto al danno risarcibile, il giudice ha criticato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008 nella parte in cui si afferma che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali garantiti dalla costituzione.

A giudizio del Tribunale – l’argomentazione è convincente – il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c.; ciò in quanto l’espressione “perdita” utilizzata nell’art. 1223 c.c. sta a significare Se al vostro banchetto di nozze mancasse il cibo, se i pochi camerieri si rivolgessero agli invitati in maniera scortese ed ironica, se il banchetto durasse diverse ore con estenuanti attese tra una scarsa portata e l’altra, riterreste di aver subito un danno?

I due sposi di cui si narra nella sentenza qui di seguito riportata (sentenza ben costruita, ben motivata e, cosa che non guasta, davvero piacevole da leggere) hanno ritenuto di aver patito un danno morale, esistenziale e di immagine ed hanno citato in giudizio la società di catering cui si erano rivolti.

Il Tribunale, dopo aver accertato il grave inadempimento contrattuale della società organizzatrice, ha dichiarato la risoluzione del contratto.

Quanto al danno risarcibile, il giudice ha criticato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008 nella parte in cui si afferma che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali garantiti dalla costituzione.

A giudizio del Tribunale – l’argomentazione è convincente – il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. c.c.; ciò in quanto l’espressione “perdita” utilizzata nell’art. 1223 c.c. sta a significare perdita sia patrimoniale che non patrimoniale.

A sostegno di tale interpretazione il giudice ha richiamato i principali ordinamenti europei e, in particolare, quello francese “tenuto conto dell’evidente discendenza dell’art. 1223 c.c. dall’art. 1149 del code civil”.

Peraltro – ha sottolineato il Tribunale di Roma – nel caso di specie vi è stata una violazione dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. in quanto è indubbio l’enorme rilievo che la cerimonia nuziale nel suo complesso, ivi compresi i successivi festeggiamenti, riveste nella realizzazione personale dei coniugi.

Il danno morale temporaneo patito dai coniugi (identificato nella rabbia, nel dispiacere e nell’imbarazzo nei confronti degli invitati) è stato risarcito con la somma di € 3.000, per ciascun attore.

L’aver rovinato la serata agli sposi ed agli invitati – alcuni dei quali avevano lasciato anticipatamente il ricevimento – ha cagionato anche un danno esistenziale (comprensivo del danno all’immagine) quantificato in € 7.000,00 per ciascun coniuge; tale danno è stato parametrato alla negligenza particolarmente marcata della società convenuta la quale si era avvalsa di personale definito “raccogliticcio ed evidentemente incapace di affrontare l’occasione”.
perdita sia patrimoniale che non patrimoniale.

A sostegno di tale interpretazione il giudice ha richiamato i principali ordinamenti europei e, in particolare, quello francese “tenuto conto dell’evidente discendenza dell’art. 1223 c.c. dall’art. 1149 del code civil”.

Peraltro – ha sottolineato il Tribunale di Roma – nel caso di specie vi è stata una violazione dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. in quanto è indubbio l’enorme rilievo che la cerimonia nuziale nel suo complesso, ivi compresi i successivi festeggiamenti, riveste nella realizzazione personale dei coniugi.

Il danno morale temporaneo patito dai coniugi (identificato nella rabbia, nel dispiacere e nell’imbarazzo nei confronti degli invitati) è stato risarcito con la somma di € 3.000, per ciascun attore.

L’aver rovinato la serata agli sposi ed agli invitati – alcuni dei quali avevano lasciato anticipatamente il ricevimento – ha cagionato anche un danno esistenziale (comprensivo del danno all’immagine) quantificato in € 7.000,00 per ciascun coniuge; tale danno è stato parametrato alla negligenza particolarmente marcata della società convenuta la quale si era avvalsa di personale definito “raccogliticcio ed evidentemente incapace di affrontare l’occasione”.

 

Visualizza il testo integrale