Il coordinatore genitoriale è l’altra figura chiave del DdL Pillon, dopo quella del mediatore familiare
Chi è il coordinatore genitoriale?
Per come è individuato nel disegno di legge (art. 5) non si tratta di una figura del tutto nuova.
Alcuni giudici, infatti, l’hanno già utilizzata.
Per esempio, il Tribunale di Civitavecchia lo ha prescritto nel 2015 in un caso di genitori molto conflittuali di una bambina di 5 anni, affidata in via condivisa. Anche il Tribunale di Milano nel 2016 lo ha previsto sempre per la gestione dell’affidamento condiviso, e con l’opportuna precisazione che il coordinatore genitoriale può essere utile in presenza di due genitori consapevoli di dover migliorare le proprie competenze genitoriali.
E anche il Tribunale di Mantova, nel 2017, ha accolto favorevolmente la neo figura pur puntualizzando condivisibilmente che il suo intervento deve rimanere limitato ad un periodo di tempo.
Non mi risultano altri casi e dunque mi pare di poter dire che fino ad oggi il coordinatore genitoriale non ha avuto grande successo.
Con l’ipotesi di riforma messa a punto dal Senatore Pillon, questa figura riceverebbe, dunque, un’investitura ufficiale, venendo istituita per legge. Dunque,
il coordinatore genitoriale interviene quando vi sia conflitto tra i genitori. Ma, cosa fa esattamente?
Nei casi citati sopra, il giudice ha affidato al coordinatore genitoriale compiti di vario genere, tutti rivolti a risolvere i conflitti tra genitori nella gestione del figlio.
Così, il provvedimento mantovano ha affidato al coordinatore i seguenti compiti:
- monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni; eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori;
- coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli;
- vigilare sull’ osservanza dei tempi previsti per il padre ed assumendo le opportune decisioni (nell’interesse dei figli) in caso di disaccordo.
A sua volta il giudice di Milano ha stabilito un lungo elenco di compiti del coordinatore genitoriale tra cui quello di coadiuvare i genitori nelle scelte in tema di salute della figlia minore (scelte relative al professionista a cui rivolgersi, agli interventi medici da eseguire, ai trattamenti terapeutici ecc.), di educazione (scelte scolastiche), di osservanza delle modalità di frequentazione della figlia con il genitore non collocatario.
Nel disegno di legge, tuttavia, regna una certa confusione su quale dovrebbe essere il ruolo del coordinatore genitoriale e la differenza di funzione rispetto al mediatore familiare.
Se da un lato sembrerebbe trattarsi di un esperto che può essere chiamato a supportare i genitori nel dare attuazione alle regole stabilite, al contempo esso viene disegnato come figura cui ricorrere quando le parti rifiutano la mediazione o quando questa sia fallita.
Non si comprende, tuttavia, per quale motivo le parti dovrebbero rifiutare il mediatore, accettando il coordinatore genitoriale nè come potrebbe il coordinatore riuscire laddove il mediatore nulla ha potuto.
E ancora, i due genitori potrebbero perfino attribuire al coordinatore un potere decisionale sulle questioni da decidere. E qui sorge un dubbio: trattandosi di una figura privata, che opera verso corrispettivo, si potrà confidare comunque e sempre sulla sua imparzialità? Non so se mi spiego.
Chi paga il coordinatore genitoriale?
Il costo dell’intervento affidato al coordinatore genitoriale è, infatti, a carico dei genitori, e tra essi ripartito in base alla valutazione del giudice (così nel caso di Mantova: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre; nel caso milanese 50% a testa). Lo stesso disegno di legge Pillon prevede che il costo venga ripartito tra i due genitori.
Cosa pensare, allora, di questa figura?
L’idea che qualcuno appositamente preparato a questa funzione scenda in campo per aiutare due genitori in conflitto a comportarsi al meglio per i propri figli e a superare i contrasti è un’idea più che apprezzabile. Il bisogno di una figura del genere è senz’altro avvertita.
C’è bisogno però di chiarezza sulla sua esatta funzione.
Un problema, nella pratica, sarà legato al fatto che è un servizio a pagamento che andrà a pesare sulle tascche di chi si separa, tasche già oberate da tante voci di spesa. Il rischio è che al coordinatore possano rivolgersi di fatto soltanto dei “ricchi” o comunque di chi può permetterselo. Gli altri continueranno di necessità a litigare senza un aiuto.
Altro problema che si intravede è il modo ed il momento in cui sarà possibile far intervenire il coordinatore genitoriale.
Il Disegno di legge dice, a tale proposito, che “il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore”. Ciò indica chiaramente che l’intervento del coordinatore è rimesso alla decisione del giudice, il quale a sua volta sarà autorizzato ad inserire tale figura se in tal senso sia la concorde volontà dei genitori.
In effetti, l’intervento del coordinatore non potrà essere imposto dall’esterno qualora anche uno soltanto dei genitori non lo voglia, dato che in tal caso l’intervento del coordinatore genitoriale sarebbe del tutto inutile e si porrebbe in contrasto con la libertà di autodeterminazione dei genitori.
Di certo, oggi, si può dire soltanto che il disegno di legge propone un fiorire di figure di esperti attorno ai genitori e ai loro figli, con una ben immaginabile sovrapporsi di funzioni e competenze che – chissà- se davvero potranno aiutare i genitori in conflitto a superare i contrasti.