Guida sotto l’effetto di droghe o alcol, colpi di sonno, disattenzioni, malfunzionamento degli automezzi, dissesto delle strade, e via dicendo: molteplici sono le cause di un sinistro stradale e dei danni che ne possono conseguire, a cose, persone e animali.
Chiunque subisca le conseguenze negative di un incidente stradale per colpa altrui ha diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento adeguato e proporzionato alla gravità del danno subito; e ciò vale, nei sinistri automobilistici, sia per il proprietario dell’autovettura, sia per il conducente non proprietario, sia ancora per il passeggero terzo trasportato.
Corrispondente diritto spetta, ovviamente, al pedone che sia stato investito.
Varietà di situazioni
Le fattispecie sono eterogenee, con casi di sinistri e incidenti stradali in cui si verificano soltanto danni a cose, e casi in cui ai danni materiali si aggiungono lesioni fisio-psichiche di varia gravità.
Quanto alle cause del sinistro, i casi statisticamente più frequenti si collegano alla circolazione stradale (scontro tra veicoli); ma non mancano i casi in cui l’evento dannoso è provocato dalle insidie presenti sul manto stradale.
Si pensi, per esempio, all’asfalto dissestato, situazione temuta particolarmente da chi si sposta in moto o in bicicletta. Qui, viene in considerazione la responsabilità dell’ ente pubblico, direttamente responsabile dei danni subiti da persone o veicoli a causa di strade o marciapiedi in cattive condizioni.
É molto frequente il caso di incidenti che coinvolgano ciclisti, travolti da auto o moto, mentre una situazione particolare è quella del pedone investito da una bicicletta, e dunque da un mezzo di trasporto per il quale non vige l’obbligo di assicurazione.
Il risarcimento spetta anche ai congiunti di chi sia rimasto vittima di un incidente stradale, se la vittima cd. primaria abbia perduto la vita o sia rimasta gravemente invalida (v. scheda su risarcimento danni da perdita del congiunto).
Il risarcimento potrà poi essere esteso anche ai cd. danni indiretti, e cioè ai danni ulteriori che hanno trovato occasione nel sinistro, ma sono attribuibili a responsabilità di persone diverse dal responsabile di esso; è quanto si verifica, ad esempio, riguardo all’aggravamento delle lesioni fisiche, a causa dell’ arrivo in ritardo dei soccorsi o di errrore medico.
Come per tutte le pratiche risarcitorie, la mancanza di competenze specifiche e di professionalità può influire negativamente sul buon esito della domanda di indennizzo; è perciò fondamentale l’assistenza di esperti del settore in grado di gestire con la miglior competenza e diligenza ogni singolo caso.
Come richiedere il risarcimento dei danni da incidente stradale
La procedura per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli è sottoposta a regole specifiche, dettate dal cd. codice delle assicurazioni, emanato nel 2005.
Si procede, dapprima, con l’invio di una raccomandata contenente una serie di indicazioni all’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro; decorsi, quindi, sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danni alla persona, senza che l’impresa assicuratrice abbia formulato una proposta di indennizzo, l’interessato può avviare la causa avanti al tribunale competente per territorio.
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
I termini suindicati decorrono, comunque, da quando l’impresa assicuratrice riceve, da parte dell’interessato, tutta la documentazione necessaria a valutare il danno. Così, nel caso di danni alla persona, cioè di lesioni fisiche subite dalla vittima del sinistro, questa dovrà trasmettere alla Compagnia assicuratrice le risultanze degli accertamenti medico-legali indispensabili per stimare l’entità del danno biologico riportato.
Ogni difetto di documentazione sospende i termini concessi all’impresa per formulare la proposta di risarcimento. Di conseguenza, è fondamentale affidarsi a professionisti competenti e scrupolosi, onde evitare perdite di tempo inutili dovute ad incompletezza della documentazione.
La definizione stragiudiziale del risarcimento per sinistri stradali
Esito auspicabile della procedura di risarcimento è la definizione transattiva in sede stragiudiziale. Questa si realizza con l’accettazione dell’offerta da parte del danneggiato. L’impresa assicuratrice deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dall’accettazione.
L’ impresa è, comunque, tenuta a corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta; in tal caso, il ricevente tratterrà la somma ricevuta imputandola alla liquidazione definitiva del danno.
Procedura di risarcimento diretto
In caso di sinistri tra due veicoli a motore dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, o, ancora, danni alle cose trasportate, è possibile seguire la procedura di indennizzo diretto. Detta procedura non è prevista per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato.
Si parla di indennizzo diretto poiché la domanda di risarcimento viene rivolta dal danneggiato alla propria impresa assicuratrice, la quale è tenuta, di conseguenza, a formulare una proposta di indennizzo nei termini di cui sopra. La liquidazione del danno viene, quindi, effettuata dall’impresa assicuratrice del danneggiato per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Se il danneggiato accetta la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni e la quietanza di pagamento è liberatoria anche per l’impresa assicuratrice dei veicolo responsabile.
Nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge, il danneggiato può agire in giudizio ma l’azione va proposta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
La procedura di risarcimento diretto non è, comunque, obbligatoria, ma alternativa rispetto all’ordinaria azione nei confronti del diretto responsabile e della compagnia assicuratrice di questi.
Prescrizione dell’azione di risarcimento
L’azione di risarcimento per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli è soggetta al termine di prescrizione breve di due anni, decorrenti dal verificarsi del sinistro.