E’ stagione di cambiamenti nell’ambito del diritto di famiglia italiano: come ricorderete, il primo “terremoto” è seguito all’entrata in vigore della legge 219/2012 e del successivo D. Lgs. 154/2013 che hanno unificato lo status di figlio, eliminando ogni residua e anacronistica differenziazione tra i figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati fuori da esso; ulteriori (piccole per ora) scosse si stanno verificando proprio in questi giorni nell’ambito della normativa sul divorzio, dove è stato superato il primo step legislativo e si sta votando in questi giorni in Senato il disegno di legge che consentirà di addivenire al divorzio in tempi molto più brevi di quelli attuali.
Il necessario processo di riforma continua: un nuovo progetto di legge approderà quest’oggi alla Camera dei Deputati che procederà alla sua votazione.
Si può già ben intuire dal titolo come si tratti di una riforma importantissima che andrà ad incidere sul regime del cognome e sulla sua attribuzione al figlio. E così, in caso di positiva conclusione dell’iter legislativo i coniugi potranno decidere in libertà quale cognome attribuire al proprio figlio e, in caso di disaccordo tra gli stessi, quest’ultimo riceverà di diritto entrambi i cognomi, conservando così le identità genitoriali.
Il disegno di legge prevede, infatti, che un bambino potrà avere il cognome del padre o della madre, o addirittura di entrambi, secondo un criterio di scelta totalmente libero. Come già sopra accennato, qualora invece vi fosse disaccordo tra i genitori, il figlio porterà entrambi i cognomi in ordine alfabetico; una volta che avrà raggiunto la maggiore età il figlio che avrà ricevuto un solo cognome potrà decidere di aggiungere al medesimo il cognome materno o paterno: sarà necessario una semplice dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile. Per i figli nati fuori dal matrimonio il regime varia solo nel caso in cui il riconoscimento non sia contestuale: in quel caso per aggiungere il cognome del genitore che avrà riconosciuto il figlio successivamente (o se tale riconoscimento sia avvenuto giudizialmente) sarà necessario il consenso del primo genitore e del figlio, se maggiore di quattordici anni. Infine, per i i figli che avranno il doppio cognome, onde evitare una moltiplicazione esponenziale, la legge ha previsto che si possa trasmettere solo uno dei due cognomi, a scelta dall’interessato.
Questa riforma ci avvicina sempre di più a quel percorso virtuoso che l’Italia deve intraprendere per avvicinarsi ad uno standard giuridico di tutela e diritti moderno che spesso, in questi anni, è mancato; non è possibile, al giorno d’oggi, sollevare ancora il biasimo dell’Europa a causa della nostra normativa piena di ragnatele e polverosi articoli anacronistici. Non resta che osservare l’iter di questo progetto di legge (e del suo “fratello” relativo al divorzio breve già approdato in Senato), al fine del quale potremo ulteriormente commentare, nella speranza di poter esprimere in tale sede parole di plauso per l’organo legislativo, unico vero strumento attraverso il quale una nazione può sollevarsi dal passato per scrutare il futuro con la sicurezza dei giusti e dei virtuosi. (Federico Tufano)