Coamministratore di sostegno o ausiliario?

Scritto il 13 Luglio 2010 in Amministrazione di Sostegno DC-Amministratore di sostegno (compiti)

L’ ammissibilità di una investitura vicariale per così dire ‘doppia’ non costituisce certamente una questione campale, sul versante della protezione dei deboli.

L’approccio favorevole con cui la questione è stata fin qui affrontata e risolta – con un sì generalizzato alla nomina di due amministratori di sostegno (le pronunce in argomento sono comunque scarse) ha contribuito a relegarla ad una posizione di second’ordine.
Con questo provvedimento si assiste, però, ad un’inversione di rotta, parziale a dire il vero: non è possibile nominare due amministratori di sostegno; è possibile, però consentire all’amministratore nominato di avvalersi di un ausiliario.

Mi sento di osservare, in primo luogo, che l’approccio formale-formalistico (del genere “la legge non lo prevede”) non è del tutto in linea con la ratio dell’istituto, ispirata invero alla predisposizione di risposte costruite ad hoc, a seconda cioè di quello che serva, nel singolo contesto concreto, per il bene del soggetto bisognoso.

Occorre, poi, domandarsi – sempre seguendo l’impronta segnata dal legislatore del 2004 – che cosa sia meglio per il beneficiario, contingentemente: talvolta magari, la nomina di due amministratori di sostegno potrà risultare sovrabbondante rispetto alle necessità gestionali (pensiamo all’anziano che debba soltanto riscuotere la pensione e presentare la dichiarazione dei redditi); talaltra il doppio incarico si rivelerà, invece, quanto meno opportuno, a seconda della complessità dell’incarico da svolgere.

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Perché, poi, pensare che la scelta di un ausiliario sia da preferire a quella del co-amministratore, quando si sa che questi opererebbe sotto lo sguardo vigile del g.t. ? Ciò non vale, viceversa, necessariamente, per il terzo ausiliario, figura peraltro indefinita e verosimilmente svincolata da un controllo diretto e stringente.

Ma, quali i casi in cui accedere alla doppia nomina ? Occorrerà, come già accennato, che il giudice valuti attentamente le ragioni per cui il sostegno rafforzato viene richiesto: si pensi, per esempio, ad un patrimonio che si compone di numerosi cespiti da amministrare, con riscossione di canoni locativi anche importanti (con ciò che ne consegue sul piano burocratico -fiscale); oppure, si immagini la complessità della gestione di un’azienda di cui il beneficiario sia titolare o socio accomandatario o amministratore, e via dicendo.

In casi del genere, la co-amministrazione potrebbe essere utilmente affidata ad un familiare per i profili più schiettamente personali (per es. manifestazione del consenso informato, gestione del bilancio domestico, gestione del conto corrente individuale, etc.) e ad un commercialista per i profili gestori propri dell’azienda.

Si tratta, dunque, di distinguere – come al solito – tra caso e caso; l’estrema versatilità è del resto la nota dominante dell’istituto; nei casi dubbi, dunque, è bene affidarsi non tanto alla rintracciabilità di una espressa previsione statutaria, ma piuttosto alla ricerca del famoso best interest per l’interessato.

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