La Signora V., casalinga, rimaneva coinvolta assieme al marito in un grave incidente stradale per esclusiva responsabilità di un terzo. In primo grado veniva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale, ma non del danno da incapacità lavorativa specifica.
La Corte d’Appello confermava integralmente la sentenza del Tribunale nonostante la copiosa giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale il danno patito da una casalinga a seguito di infortunio rientra nell’ambito di un danno alla capacità lavorativa specifica.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Richiama, infatti, l’orientamento di legittimità in materia, in particolare la sentenza n. 15580/2000 che aveva statuito che la casalinga deve essere risarcita sulla base del reddito giornaliero di una collaboratrice familiare a tempo pieno o a tempo parziale o sulla base del criterio del triplo della pensione sociale. Tutto ciò perché la casalinga è da considerarsi lavoratore tutelato ai sensi dell’art. 4 Cost.: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto”.
La sentenza n. 6658/2009 afferma che la casalinga svolge un’attività suscettibile di valutazione economica consistente sia nell’espletamento delle faccende domestiche sia nel coordinamento della vita familiare.
Di conseguenza, il danno che la casalinga subisca per effetto della riduzione della capacità lavorativa costituisce una voce di danno patrimoniale autonoma rispetto al danno biologico.