La sentenza qui di seguito riportata è senza dubbio ben motivata e condivisibile.
Nel procedere alla valutazione ed alla liquidazione del danno subito dalla vittima di un sinistro stradale, il Tribunale non ha risparmiato critiche alla pronuncia delle Sezioni Unite del novembre 2008 ed ha ribadito la risarcibilità del danno esistenziale a condizione che lo stesso venga debitamente provato.
L’estensore della sentenza ha quindi precisato – richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6572/2006 – che per danno esistenziale deve intendersi “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” ed ha aggiunto che lo stesso va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento (ivi compresa la prova per presunzioni).
Nella medesima pronuncia è stata correttamente affermata l’autonomia ontologica del danno biologico e del danno morale e, nel motivare tale assunto, il giudice ha fatto espresso riferimento alla più recente giurisprudenza nonché al d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 ed al d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 (in forza del quale il danno morale è il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato).
A giudizio del Tribunale, dunque, deve essere convalidata la giurisprudenza antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite nella parte in cui si affermava che il danno biologico ed il danno morale hanno natura diversa e non si identificano in alcun modo in quanto il primo consiste nella lesione dell’integrità psicofisica mentre il secondo è costituito dalla lesione dell’integrità morale.
Nel procedere alla liquidazione del danno biologico e del danno morale, il Tribunale ha applicato le note tabelle milanesi del 2009, ma ha precisato che è compito del giudice fornire una adeguata motivazione in merito alla prova della sofferenza soggettiva patita dal danneggiato ed in merito all’adeguamento dei valori al caso concreto. (Antonello Negro)