Assegno di divorzio: il no della Cassazione

Scritto il 04 Settembre 2017 in Divorzio e Separazione

Sono passati pochi mesi da quel fatidico 10 maggio in cui la Cassazione ha inferto un duro colpo alla sicura spettanza dell’ assegno di divorzio al coniuge più debole.

Su quella sentenza abbiamo già detto e, per chi lo desidera, rinviamo al blog postato il 12 maggio scorso.

Per chi non ha troppa voglia di leggere, basti sapere questo: mentre per decenni la Cassazione aveva ritenuto che l’assegno di divorzio avesse una funzione solidaristica, e che esso spettasse al coniuge privo dei mezzi economici per assicurarsi il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ora il supremo organo la pensa diversamente; e dice no all’assegno di divorzio ogniqualvolta il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente o possa esserlo mettendo in pratica le proprie capacità professionali.

Il divorzio – dice la Cassazione – è una scelta di libertà e, anzi, è una scelta definitiva in tal senso e tale deve essere anche sul piano economico.

La sentenza di maggio aveva suscitato reazioni di biasimo, da un lato, e di piena approvazione dall’altro.

In Tribunale se ne parlava, sì, e a seconda dell’angolo visuale, si diceva: “Vedremo se il Tribunale la pensa così; una sentenza, anche se della Cassazione, non annulla quarant’anni di orientamento monolitico”, oppure, al contrario: “Era ora, da questo momento cambia tutto. Evviva, ci sono anche Giudici attenti alle istanze sociali di giustizia…”, e via dicendo.

Gli stessi giudici di merito, per intenderci i giudici del divorzio che in questi mesi si sono trovati a dover decidere sulla questione, hanno preso vie opposte: per esempio, il Tribunale di Roma, con una decisione del mese di giugno, ha aderito pienamente al nuovo indirizzo; altri, come il Tribunle di Udine, sempre nel mese di Giugno, hanno tenuto fede alla tradizione.

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Ma è di fine agosto una nuova pronuncia della Cassazione, la quale ha confermato senza mezzi termini il nuovo corso, quello inaugurato dalla Cassazione con l’ormai famosa sentenza n. 11504 .

Nonostante una motivazione stringatissima, l’ultima decisione sfornata (è del 29 agosto) accoglie il ricorso dell’ex marito, negando alla ex moglie il diritto a percepire l’assegno divorzile: la donna era insegnante di matematica, con una casa di proprietà ed aveva effettuato investimenti immobiliari. Elemento significativo, poi, era il fatto che la stessa avesse ricevuto dal coniuge una somma – 156.000.00 euro – nella separazione. 

A quanto pare, dunque, vanno restringendosi gli spazi per la regola tradizionale che intendeva assicurare al coniuge debole la tendenziale conservazione del precedente tenore di vita, e va facendosi strada, sempre più, una impostazione che guarda ai coniugi non più coniugi come persone singole, ciascuno con in mano di nuovo il proprio destino, nel bene e nel male.