Sempre riguardo alle storture che ormai quotidianamente si riscontrano presso il tribunale per i minorenni. Questa però sembra una barzelletta.
Dopo l’ audizione delle parti (in questo caso, i nonni e lo zio di due bambini orfani di madre, i quali non chiedevano altro che poter incontrare i nipotini), il giudice ha assegnato ai difensori i termini per il deposito delle memorie difensive.
E’ questo un atto dovuto, per consentire il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, garantiti dalla Costituzione (si veda l’art. 111 sul giusto processo).
Il termine scadeva (la data viene modificata per esigenze di rispetto dela privacy del procedimento) il 14 dicembre 2010.
Alla notizia dell’intervenuta decisione, potevo constatare che questa risaliva ad una data anteriore rispetto al predetto termine.
In pratica, il tribunale aveva deciso del tutto noncurante del fatto che i difensori dovessero ancora depositare gli atti conclusivi.
Non vi dico, comunque, delle aberrazioni contenute nel decreto, tranne questa: gli incontri tra nonni e nipoti, tanto desiderati da persone degnissime e ‘per bene’, sono stati previsti in forma protetta. E ai servizi sociali che a distanza di diversi messi non hanno ancora mosso un dito, dedicandosi all’amato gioco dello “scarica barile”, è stato attribuito il potere di sospsendere gli incontri qualora essi si rivelino disturbanti (sic!).