Con questa sentenza, la Corte di Cassazione estende l’ambito soggettivo della tutela aquiliana nel comparto eso-familiare, riconoscendo la risarcibilità del danno subito dal nascituro per effetto della prematura scomparsa del padre, in un incidente stradale.
Dunque, anche l’ illecito risalente ad un momento anteriore alla nascita può essere fonte di danno risarcibile.
Ed, in effetti, sarebbe difficile negare che, in simile eventualità, il figlio, una volta nato, non subisca un pesante ed irreversibile contraccolpo esistenziale per il fatto di essere stato privato, per sempre, del proprio padre. Si considerino, in effetti, gli evidenti riflessi che la mancanza paterna indurrebbe nel figlio, come bene descritti da autorevole dottrina: “la preclusione ad ogni relazione interpersonale e affettiva con il padre, il dover vivere, sin dall’inizio e per sempre “senza i sì e i no della figura paterna: finiti (e, qui, in realtà, neppure cominciati) i gesti di sostegno virile, i lanci in aria per gioco, le spiegazioni da uomo a uomo, il conforto dopo gli insuccessi” e, oltre a questo, “un’agenda diversa per tanti aspetti: la caduta di ogni appoggio sicuro…il dover farcela o cavarsela da soli” (Cendon).