Alopecia e danno esistenziale

Scritto il 28 Marzo 2007 in Dc-Danno non Patrimoniale

E’ questa una sentenza che merita di essere segnalata sotto due profili.

A colpire positivamente è senz’altro, e in primo luogo, la sollecitudine con cui il giudicante ha saputo cogliere e dare riscontro alle alterazioni dinamico-relazionali indotte dall’evento lesivo (alterazione fisio-psichica con manifestazione di alopecia e di perdita delle ciglia) in una giovane donna di trentotto anni.
E, d’altra parte, a richiamare una riflessione – non priva, peraltro, di qualche nota critica – è l’ iter argomentativo seguito nell’attribuzione, oltre al danno biologico, di un’ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, tramite la cui liquidazione il tribunale piemontese ha ritenuto di assicurare la copertura integrale del pregiudizio subito.

Al centro della scena, come già anticipato, un caso di alopecia grave, con totale perdita dei capelli e delle ciglia, a carico di una giovane donna: una fattispecie (accertata in sede di CTU) di alterazione fisio-psichica indotta dall’evento lesivo, con conseguente liquidazione tabellare di danno biologico nella misura del 10%.

Una fase liquidativa questa che viene poi completata con l’elevazione della percentuale al 20%, in forza della personalizzazione che – precisa l’estensore – deve essere riconosciuta per ‘gli inevitabili riflessi oggettivi del danno biologico’. Si tratta, verosimilmente, della quota esistenziale cd. standard del danno biologico ravvisata – correttamente – nel disagio che la calvizie in una giovane donna induce nella vita di relazione e nell’attività lavorativa, e ciò – ha cura di precisare ancora l’estensore- pur non comportando essa una menomazione funzionale rispetto alle attività lavorativa, sportiva e, in genere, di vita.

Alla percentuale complessiva del 20% corrisponde, qui, una liquidazione tabellare pari a 22.800,00 euro.

Ma, il tribunale riconosce e liquida a favore della vittima un’ulteriore posta risarcitoria, attingendola dalla categoria del danno esistenziale, con una quantificazione pari a 25.000,00 euro.

L’attribuzione di detta ulteriore voce di danno dinamico-relazionale viene motivata dal tribunale in considerazione del fatto che per una donna giovane, la perdita dei capelli è un evento che normalmente – proprio per i riflessi sulla percezione di sé, sulla sicurezza nei rapporti con gli altri – induce profonde modificazioni nelle abitudini di vita, portando il soggetto colpito ad atteggiamenti volti a nascondere la menomazione (ovvero, in casi più rari, volti ad ostentare esageratamente la stessa); atteggiamenti che, in entrambi i casi, influiscono sul precedente modo di vivere, sulle attività svolte, sul rapporto con gli altri; laddove le testimonianze assunte danno conferma che nella specie detti stravolgimenti esistenziali si sono effettivamente prodotti.

Si tratta – nondimeno- della considerazione di quella quota dell’alterazione esistenziale che attiene alle peculiarità proprie della vittima, e che, in quanto tale, giustifica senza alcun dubbio, un intervento risarcitorio di ulteriore personalizzazione.

Senonchè – ecco il punto- nulla impediva di ulteriormente attingere – per tale ulteriore riscontro riparatorio – dal sistema tabellare che, nella specie (tabelle torinesi) consentiva di elevare la liquidazione della posta biologica fino al 50%.

Ci si trovava di fronte, in effetti, ad una alterazione esistenziale idiosincratica sì, ma pur sempre derivante dall’ originaria alterazione fisio-psichica (danno biologico dinamico).

Tirando le somme del ragionamento, allora: nessuna duplicazione risarcitoria non consentita, non di questo si tratta, dovendosi, pertanto, applaudire a questa scrupolosa decisione piemontese; piuttosto, a doversi porre in evidenza è l’opportunità, per un’ altra occasione simile, di puntare per intero sull’ ampiezza dell’ombrello riparatore offerto dal danno biologico, se ed in quanto adeguatamente presidiato dalle tabelle o dalla possibilità della loro personalizzazione, e, conseguentemente, posto in grado di assicurare il risarcimento integrale.

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