Questa recentissima sentenza si occupa del particolare caso di una bambina nata in Francia da genitori italiani residenti all’estero, cui viene attribuito il “controverso” nome Andrea con conseguente richiesta di registrazione presso l’ufficio anagrafe di un comune italiano.
Il comune, però, segnala la questione alla Procura, che propone istanza di rettificazione ai sensi dell’art. 100 d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, chiedendo la modifica del nome attribuito poiché non conforme alla realtà naturale e giuridica e tale da alterare lo stato della persona, trattandosi di bambina cui è attribuito un nome che per tradizione è riconducibile al genere maschile.
Il Tribunale adito, nell’analisi del caso fa riferimento ( quale metro di verifica) alla tradizione italiana, da intendere tuttavia quale insieme di valori e di costumi in continua evoluzione. Si tratta quindi di stabilire -osserva il giudicante- se nella tradizione italiana il nome Andrea abbia o no esclusiva valenza maschile. A tal proposito -rileva ancora il tribunale- si desume da una recente circolare del Min. dell’interno dell’1 giugno 2007 che il nome oggetto di contesa, in Italia, viene associato al genere maschile sussistendo l’equivalente femminile, corrispondente al nome di Andreina.
La giurisprudenza in argomento, d’altra parte, non risulta conforme alle indicazioni contenenti nella circolare ministeriale, e per una parte di essa, anzi, i genitori avrebbero facoltà di attribuire il nome Andrea ad una figlia femmina.
Il tribunale accoglie, infine, la teoria intermedia che considera legittimo il nome Andrea se preceduto da un nome femminile italiano, e ciò al fine non creare equivoci sulla identificazione della persona come soggetto di sesso femminile.
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