La Cassazione autorizza di fatto il collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori, ma dice no a tale soluzione se essa debba servire a responsabilizzare il genitore.
Con la sentenza n. 777 del 17 maggio 2012 la Cassazione ha rinviato alla Corte d’Appello di Milano il caso di una giovane di sedici anni contesa tra i genitori: i giudici di merito l’avevano affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, collocandola, tuttavia, presso la madre.
Si era, dunque, trattato di una vicenda conclusasi come innumerevoli altre. Ma, diversamente che in altri casi, la decisione lombarda fa tuonare i giudici del Palazzaccio.
Non si può – questo il succo del ragionamento – far finta di niente se il figlio dichiara risolutamente al giudice di desiderare trascorrere più tempo, anzi la maggior parte del tempo, con l’altro genitore. Non si può perchè il minore è parte sostanziale del giudizio e la sua volontà va ascoltata e rispettata.
E nemmeno si può stabilire che quel figlio viva invece presso il genitore desiderato meno, solo per dare a questo/a la possibilità di maturare e di responsabilizzarsi.
Nella vicenda giunta all’attenzione della S.C., la giovane aveva detto, appunto, di voler trascorrere la maggior parte del tempo con il padre, mentre nella consulenza tecnica era emerso che la madre non era stata fin lì la più attenta delle madri.
Ciò nonostante, i giudici di merito avevano tagliato corto, scegliendo la soluzione più conformista e ‘rassicurante’ della “collocazione prevalente” presso la madre.
I giudici romani, dunque, rispediscono al mittente, affermando schiettamente ed in modo apprezzabile che “i provvedimenti in materia di affidamento dei figli non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata”.
Non meno forte e chiaro il passaggio relativo alla necessità di dare ascolto e di rispettare la volontà del minore.
Buona sentenza, dunque, anche se si potrebbe a ragione dissentire dal recepimento del tanto discusso concetto di “collocazione prevalente”, non rinvenibile nella legge di riforma.
Dire “collocazione prevalente” equivale, infatti, a dire che uno dei genitori è quello principale, prevalente, preferito, da preferire; con buona pace, allora, della bigenitorialità effettiva.