Decreto T.M. Emilia-Romagna, 24 giugno 2010, pres. rel. Stanzani
Ecco un altro decreto di fine giugno del Tribunale per i Minorenni Emilia-Romagna, che riluce di uno splendore inconsueto.
Un decreto che consiglio vivamente di leggere dalla prima all’ultima riga, poiché – pur nella sua brevità – si rivela particolarmente istruttivo, sotto più profili:
– in primis, perché rammenta quale sia la ratio propria e il genuino ambito applicativo dell’art. 333 c.c.: non il ‘numero magico’ che rende troppo spesso semplice, quasi banale, l’ affidamento dei minori ai servizi sociali (e, talvolta, l’allontanamento dalla loro famiglia), ma disposizione da manovrare con estrema cautela;
– in secondo luogo, perché dà prova (come già il precedente pubblicato) che il giudice dei minori e la procura minorile non parlano sempre la stessa lingua;
– e, ancora, perché mostra quale debba essere l’approccio corretto riguardo alle relazioni informative provenienti dai Servizi sociali: non recepimento acritico di indebite valutazioni, ma – piuttosto – analisi ragionata dei dati, della rendicontazione che i servizi abbiano offerto, in merito ad una determinata fattispecie.
E l’elenco potrebbe proseguire.
Quello che soprattutto mi preme annotare è la capacità di un giudice sensibile e attento di non farsi trascinare in un modus operandi ormai talmente ossificato, da non destare neppure scalpore: mi riferisco alla messa in campo dell’art. 333 c.c. in situazioni in cui non ne ricorrono i presupposti minimi.