Affidamento dei minori ai Servizi sociali nella separazione dei genitori

Servizi sociali e minori
Scritto il 14 Febbraio 2020 in Casi separazione e divorzio

 

Che cos’è l’affidamento di un figlio minore ai Servizi Sociali

L’ affidamento dei minori ai Servizi Sociali consiste nell’attribuire ai Servizi sociali l’esercizio della responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale (che un tempo si chiamava potestà genitoriale) è in pratica il ‘potere’-dovere di effettuare le scelte importanti per la vita e lo sviluppo dei figli: la scelta della scuola, dell’educazione religiosa, del medico, delle eventuali terapie mediche, e via dicendo.
L’esercizio della responsabilità genitoriale spetta normalmente ai genitori, (ad entrambi) anche quando essi si separano. Il concetto è equivalente a quello di affidamento condiviso che si utilizza, appunto, nella separazione.
Vi sono diverse situazioni in cui un bambino o un adolescente può venire affidato ai Servizi sociali; qui parliamo, specificamente, del caso in cui questo affidamento viene deciso dal giudice della separazione.
Questo articolo, dunque, interessa papà e mamma  che si separano o divorziano o che pongono fine ad una convivenza.

 

L’affidamento ai Servizi ha una valenza ‘punitiva’ per i genitori?

Certo, anche a non saperne molto di questo tema, la prima impressione è che l’affidamento ai Servizi Sociali rappresenti una minaccia, una sorta di punizione per non essere bravi genitori; e questa impressione viene indotta dal fatto che parlare oggigiorno di affidamento ai Servizi ha il sapore di una misura grave, espropriativa del ruolo di genitore.
In effetti, dal momento in cui un bambino viene affidato ai Servizi sociali, sono questi soltanto a poter prendere decisioni per il minore; la conseguenza negativa per papà e mamma è che nessuno dei due può decidere nè intervenire nelle decisioni. Nei casi più virtuosi, c’è un coinvolgimento dei genitori, per lo meno informativo; il più delle volte, invece, i genitori devono sottostare passivamente alle determinazioni dei Servizi.

 

Valenza di contenimento dell’affidamento ai servizi

D’altra parte, è possibile ravvisare in questa misura anche una valenza positiva, a certe condizioni, come vedremo.
L’affidamento di cui stiamo parlando non significa che il bambino venga prelevato e allontanato dal proprio ambiente abituale. E, infatti, il Giudice della separazione o del divorzio, quando adotta questa misura, stabilisce al contempo che il minore resti collocato presso uno dei due genitori. Di fatto, dunque, per il bambino non cambia granchè o quasi nulla.
Un altro aspetto positivo dell’affidamento ai Servizi è che i due genitori si ritrovano posti nella medesima situazione: entrambi esautorati dal potere di decidere; e questo fa sì, spesso, che quello dei due che imponeva il proprio volere o le proprie scelte all’altro, si trovi costretto ad abbandonare il ruolo esautorante che svolgeva.

 

 

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E’ dunque legittimo un provvedimento del giudice che affida il minore ai Servizi Sociali?

Sì, questa decisione è autorizzata dall’art. 337 ter del codice civile.
L’affidamento ai Servizi non è, tuttavia, una misura frequente; essa viene disposta quando i due genitori risultano conflittuali in modo esasperato e occorre disinnescare tale conflittualità. In sintesi, il meccanismo è quello di togliere potere per eliminare le occasioni di contrasto tra i due.
Altre volte, l’affidamento ai servizi viene disposto per depotenziare il genitore ‘dominante’ che svolge in modo arbitrario il proprio ruolo.

 

Il caso deciso recentemente dal Tribunale di Bologna

Per fare meglio comprendere quanto detto, Vi racconto un caso recente deciso dal tribunale di Bologna.
I genitori di due bambini di 12 e 10 anni sono divorziati dal 2018. Al momento del divorzio, gli stessi avevano concordato di cooperare affinché i figli  mantenessero rapporti paritetici con entrambi i genitori.
Le cose, tuttavia, non procedevano secondo gli impegni vicendevoli, e l’uomo si rivolgeva di nuovo al Tribunale lamentando una drastica riduzione del tempo di frequentazione con i propri figli; questi  avevano improvvisamente manifestato un netto e immotivato rifiuto nei suoi confronti. Ciò dipendeva – secondo il ricorrente – dal fare sempre più autoritario della ex moglie; la donna aveva smesso di condividere le decisioni di maggiore interesse con il padre, svalutandone il ruolo.
La madre negava tutto ciò, sostenendo al contrario che era il padre ad essere inadeguato.
Come spesso accade in questi casi, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica.

 

La CTU per stabilire quale affidamento

Dalla CTU emergevano caratteristiche di ciascun genitore non del tutto positive: esageratamente critico e rigido il padre, con condotte difensive che nascondevano una personalità fragile; ostacolante la madre, non incline a facilitare l’accesso dei bambini al padre seppure in maniera passiva.
Il perito sottolineava, in particolare, l’esistenza di una conflittualità di grado massimo, la quale impediva la ricerca di qualsivoglia accordo.
Questo lo scenario in cui erano inseriti i due bambini, il maggiore dei quali, di intelligenza acuta, soffriva di disagio comportamentale con difficoltà nelle relazioni con i compagni. Nel bambino erano presenti atteggiamenti di grandiosità ed onnipotenza, anche favoriti e sostenuti dal conflitto genitoriale.
Per tali motivi, il CTU consigliava un affidamento temporaneo dei minori al Servizio Sociale con indicazione specifica dei tempi di frequentazione tra padre e figli, consigliava ai genitori un percorso di supporto alla genitorialità.
La collocazione dei minori rimaneva alla madre, coerentemente con quanto avevano deciso i due ex coniugi nel divorzio.
Il Tribunale bolognese recepiva tali indicazioni e osservava che occorreva porre i genitori su di un piano di parità giuridica; questo doveva servire a contenerne gli impulsi e i comportamenti distruttivi propri e della stessa coppia genitoriale.
L’affidamento ai Servizi Sociali veniva considerato maggiormente tutelante per Marco e Attilio.
Lo stesso veniva tuttavia e condivisibilmente limitato ad un periodo di due anni.
Ai Servizi veniva altresì affidato l’incarico di vigilare sugli incontri fra il padre e i figli, di fornire il supporto più adeguato alle parti, quanto alle capacità genitoriali, ed ai bambini sotto il profilo psicologico.

 

Questo genere di affidamento può essere deciso dal giudice d’ufficio o soltanto se è una delle parti a richiederlo?

Il Giudice può procedere anche se nessuno dei due genitori lo abbia domandato. E’ quanto avvenuto nel caso descritto sopra, in cui entrambi gli ex coniugi avevano chiesto di mantenere l’affidamento condiviso.
E’ la legge stessa a stabilire che il Giudice può assumere anche di sua iniziativa questa misura. La ragione che giustifica questo intervento d’imperio è la salvaguardia dell’interesse dei minori, nelle situazioni in cui occorra depotenziare la conflittualità tra i grandi.

Io personalmente credo che l’affidamento ai Servizi Sociali debba costituire  l’extrema ratio. Credo, infatti, che i minori abbiano il sacrosanto diritto di non subire interferenze nel rapporto con papà e mamma.
Laddove, tuttavia, occorra arginare certi comportamenti distruttivi od ostacolanti, questa forma di affidamento può effettivamente sortire effetti positivi; a condizione, beninteso, che i Servizi agiscano con diligenza, imparzialità e prontezza.

Resta un imperativo categorico: l’affidamento ai Servizi deve rimanere comunque e sempre una misura temporanea, della durata più breve possibile.