Affidamento condiviso: eppure qualcosa si muove

Scritto il 12 Novembre 2011 in Diritto di Famiglia

Nonostante le recenti prese di posizione della Cassazione, contrarie allo spirito della riforma del 2006, qualche giudice di merito mostra di condividere la necessità di mettere in campo interventi efficaci per cercare di dare attuazione concreta all’affidamento condiviso.

E’ di pochi giorni fa la decisione con cui un giudice fiorentino ha introdotto una sorta di “condanna preventiva” per il ripetersi futuro delle condotte ostacolanti di una madre.

Questa, infatti, era riuscita ad impedire la frequentazione tra padre e figlio (di dieci anni), tenendo il bambino a casa da scuola nei giorni in cui il papà avrebbe dovuto prelevarlo al termine delle lezioni.

Oltre a richiamare in modo risoluto la madre al rispetto del dovere di favorire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, il tribunale di Firenze ha stabilito che tutte le volte che non farà andare il figlio in classe, la donna dovrà pagare al coniuge la somma di 50 euro.

Osserva l’attento giudice come non sia sufficiente sostenere che è il figlio stesso a non voler incontrare il padre, dato che il genitore che vive con il figlio “deve adoperarsi attivamente incoraggiandolo in tal senso e magari anche minacciandolo di una qualche punizione in caso contrario”; anche perché, secondo il tribunale, l’ostilità nasce proprio dal malanimo che la madre trasmette al figlio nei confronti del padre. Il rapporto con il padre è un diritto, ma anche un dovere.
 

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E se il bambino non potesse recarsi a scuola per motivi di salute? Che fare, in altri termini, se la madre dovesse presentare certificati medici per motivare l’assenza da scuola?

Anche a questo ha pensato il giudice, disponendo che le certificazioni dovranno provenire da un medico scelto da entrambi i coniugi.

Funzionerà così ? Le premesse ci sono, salvo che quella madre sia benestante e disposta, allora, a versare 50 euro al coniuge per ogni assenza del figlio da scuola; e salvo, ancora, immaginare ipotetiche collusioni con il medico scelto di comune accordo.

Ma, ciò che soprattutto dovrebbe dissuadere quella madre da futuri inadempimenti è il valore morale della sollecitazione rivoltale dal giudice, e il rischio – da non escludere affatto – che a fronte di nuovi inadempimenti, possano scattare sanzioni anche più pesanti, come quella contempla l’art. 709 ter c.p.c.