Dalla motivazione della sentenza.
(…) in assenza di contrarie indicazioni, il minore viene affidato ad entrambi i genitori, che si dovranno impegnare e collaborare nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze e delle richieste del minore;
viste le richieste dei genitori e considerato l’assetto di rapporti instauratosi dal tempo della separazione (dunque, da ben nove anni), è opportuno che il minore resti ad abitare con la madre;
mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio (relative all’istruzione, all’educazione e alla salute) vanno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, è opportuno nel caso di specie un esercizio separato della potestà da parte dei genitori limitatamente alle decisioni concernenti la quotidianità (quelle che il novellato articolo definisce <<su questioni di ordinaria amministrazione>>): tali decisioni saranno assunte dal genitore presso cui permane il figlio, e cioè dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio.