(Trib. Modena, 19 dicembre 2008)
La ricorrente ha richiesto per sé la nomina di un amministratore di sostegno per il versante patrimoniale e personale.
Il g.t ritiene che il decreto giudiziale non può sovrapporsi ad una volontà liberamente ed idoneamente già espressa dalla rappresentata nel 2007 col conferimento per atto notarile di una procura generale per il compimento di “qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili attualmente di proprietà della stessa costituente e che in futuro diverranno di proprietà della medesima“.
Non è perciò riscontrabile un’incapacità gestionale, né un abbandono patrimoniale della donna, pertanto la domanda viene accolta col solo riferimento alla (futura) cura personae e in particolare in funzione di preventiva tutela del dissenso della beneficiaria a trattamenti terapeutici invasivi (settore questo maggiormente delicato per il quale l’interessata ha esplicitamente invocato protezione, come emerso in una precedente udienza). Il g.t. affronta approfonditamente e con vari richiami giurisprudenziali la tematica del consenso informato.